Appalti

Appalti, insindacabile dal Tar la valutazione della commissione se è logica, congrua e ragionevole

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

La discrezionalità della commissione giudicatrice, nella valutazione tecnica delle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sfugge al sindacato del giudice amministrativo, se esercitata secondo criteri di logicità, congruità e ragionevolezza e non inficiata da macroscopiche illegittimità. È quanto stabilisce il Tar Campania-Salerno, sezione I, con la sentenza n. 1493/2018.

Un operatore economico, classificatosi secondo, ha impugnato gli atti della procedura di gara, contestando l'erronea valutazione tecnica e la conseguente assegnazione all'aggiudicataria di punteggi non meritevoli in relazione ai criteri qualitativi riportati nella lex specialis di gara e, in particolare, per non avere la commissione dettagliato il proprio giudizio in ordine a tutti gli elementi del disciplinare.

Nello specifico, il collegio non ha accolto le doglianze del ricorrente abbracciando il recente orientamento del Consiglio di Stato in base al quale «la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta».

Le censure sono inammissibili perché la ricorrente ha sostituito il proprio giudizio a quello dell'organo valutativo senza evidenziare indici sintomatici del non corretto esercizio del potere discrezionale attribuito allo stesso. Nel caso di specie, nella contestata valutazione della commissione di gara, non si rinvengono elementi di illogicità, travisamenti, pretestuosità ma solo «margini di fisiologica opinabilità del giudizio operato dal competente organo».

Alle valutazioni comparative delle offerte tecniche non possono essere contrapposti gli apprezzamenti di parte. In attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri, infatti, il giudice amministrativo non può sostituire proprie valutazioni a quelle effettuate dalla stazione appaltante, limitando il suo controllo alla coerenza logica e all’attendibilità del giudizio tecnico espresso.

La valutazione della commissione, infatti, è tipica espressione di un giudizio tecnico a carattere complesso, non sindacabile in sede di legittimità se non irragionevole, irrazionale e incongruo, tale da determinare un palese travisamento dei fatti alla stregua di elementi oggettivi di riscontro.

Nel campo dell'applicazione delle norme tecniche, deve distinguersi, permanentemente e con rigore, tra legittimità e merito. Non vi è spazio, quindi, per un sindacato di merito: l'opinabilità dell'esito della valutazione è strettamente connessa alla rilevanza di vizi logici, a disparità di trattamento e a contraddittorietà manifesta che contravvengono ai principi di legalità, di buon andamento, par condicio e trasparenza dell'azione amministrativa.
La «censurabilità» della discrezionalità tecnica «non deve mai arrivare alla sostituzione del giudice all'amministrazione nell'effettuazione di valutazioni opinabili, ma deve consistere nel controllo, ab externo, dell'esattezza e correttezza dei parametri della scienza utilizzata nel giudizio» (Consiglio di Stato, sezione VI del 27 febbraio 2006 n. 829).

La sentenza del Tar Campania-Salerno n. 1493/2018

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