Appalti

Illegittimo il bando di gara se il requisito del fatturato è indeterminato

di Giovanni F. Nicodemo

È illegittima la clausola del bando di gara che pur prescrivendo, quale requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il possesso di un «determinato fatturato» nel settore di attività oggetto di appalto, non ne specifica l’entità. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione V con sentenza n. 6040/2018.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi. Il Giudice amministrativo è stato chiamato a decidere della legittimità di una clausola del bando che pur prescrivendo, quale requisito di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il possesso di un «determinato fatturato» nel settore di attività oggetto di appalto, si limita tuttavia a prevedere che detto «determinato fatturato» minimo specifico debba essere compreso nel fatturato minimo globale, senza indicarne l’entità.
Il Consiglio di Stato accertata la mancata determinazione dell’importo del fatturato minimo ‘specifico’ ha invalidato l’intera procedura evidenziando il contrasto tra la clausola in discussione e il principio della par condicio tra i concorrenti, proprio perché rimette alla stazione appaltante la scelta dell’offerente ritenuto in possesso del requisito in questione.

La decisione
La problematica di diritto giunta all’attenzione del Consiglio di Stato riguarda la portata applicativa dell’articolo 83, comma 4, lett. a), Dlgs n. 50 del 2016, il quale nel disporre che le stazioni appaltanti possano richiedere che «gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso in un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto», rimette alle stesse Stazioni appaltanti la decisione di stabilire, a seconda dell’oggetto dell’appalto, quale debba essere di volta in volta il «determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto», e quindi di indicarne l’importo, analogamente a quanto dispone l’articolo 58 della Direttiva 2014/24/UE.
I Giudici di Palazzo Spada con la sentenza in esame chiariscono che, in assenza della determinazione di detto «determinato fatturato», non è possibile stabilire se i concorrenti siano idonei a svolgere il servizio oggetto di appalto e, in particolare, non è possibile stabilirlo ex ante, in modo certo e obiettivo.
Tale illegittimità invalida l’intera procedura, in quanto non è possibile effettuare una valutazione sull’idoneità a dell’operatore economico, sulla base di criteri certi e oggettivi, stabiliti ex ante.

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