Appalti

Piano regolatore, il rigetto delle osservazioni dei privati non richiede una motivazione dettagliata

di Guido Befani

Le osservazioni formulate dai proprietari interessati in sede di formazione di strumenti urbanistici, o loro varianti, costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante. È quanto afferma il Tar Bari, con la sentenza n. 1466/2018.

L’approfondimento
Il Tar Bari è intervenuto in materia di pianificazione urbanistica affermando l’insussistenza in capo dell’Amministrazione comunale dell’onere di dettagliata motivazione sul rigetto delle osservazioni presentate dai privati in sede di variante di Piano regolatore generale (Prg).

La decisione
Nel respingere il ricorso per infondatezza, il Collegio ha avuto modo di rilevare come le scelte di pianificazione urbanistica, stante il loro carattere ampiamente discrezionale, per definizione non richiedono una dettagliata motivazione in quanto racchiuse in atti a “contenuto generale” ai sensi dell’art. 3, comma 2, Legge n. 214/1990.
Infatti, con specifico riferimento all’onere di motivazione rispetto alle osservazioni formulate dai proprietari interessati in sede di formazione di strumenti urbanistici, il Collegio ha rilevato altresì che queste ultime costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante.
Nel caso di specie, pertanto, pur non essendovi - alla stregua del disposto dell’art. 3, comma 2 legge n. 241/1990 - un onere di dettagliata motivazione del rigetto delle osservazioni presentate dalla ricorrente, l’Amministrazione locale ha comunque diffusamente indicato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto di disattendere dette osservazioni, con una scelta che non è certamente sindacabile in sede giurisdizionale, in quanto non inficiata da vizi macroscopici ed anzi pienamente in linea con il disposto dell’art. 2, lett. A) Dm 1444/1968 che chiaramente mira a tutelare il “carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale” di agglomerati urbani attraverso la formazione di “Zone territoriali omogenee”.
Nel caso di specie, inoltre, non ricorrerebbe alcuna delle situazioni (fonte di aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni), che - secondo la giurisprudenza - eccezionalmente impongono alla Amministrazione procedente nell’adozione di atti di pianificazione una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, quali :
1) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree;
2) lesione dell’affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione;
3) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva la totale infondatezza del ricorso a fronte della rilevata insussistenza delle doglianze sollevate dalla ricorrente.

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