Appalti

Semplificati gli accertamenti antimafia per la ricostruzione del ponte di Genova

di Paolo Canaparo

La documentazione antimafia relativa ad appalti e lavori di ricostruzione del ponte Morandi e del connesso sistema viario è semplicata da un decreto ministeriale, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che il ministero dell’Interno ha firmato già martedì scorso, giorno in cui è entrata in vigore la legge 130/2018 di conversione del Dl Genova, per velocizzare l’avvio del cantiere.

Un decreto sollecitato dall’Anac
Il decreto del ministro dell’Interno è prevista dal primo periodo, comma 5, dell'articolo 1 della legge 130/2018, introdotto in seguito alle considerazioni critiche dell’Anac sul testo originario, che consentiva al commissario Marco Bucci di operare «in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale».
Così aggirando il codice Antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive. Ora, invece, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, la nuova disposizione è in linea con il Dlgs 6 settembre 2011 n. 159 e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Ue (già previsto nel testo originario). Ciò tenuto conto dei rischi insiti in un’operazione di ricostruzione che coinvolge attività (dal movimento terra allo smaltimento dei rifiuti, per esempio) in cui la pervasività mafiosa è più profonda e acclarata. Per non incidere negativamente sui tempi di realizzazione delle opere, però, il decreto Genova ha previsto un provvedimento di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia.

La semplificazione
Il prefetto di Genova avrà competenza esclusiva a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio della documentazione prevista dagli articoli 84 e seguenti del Codice antimafia in favore degli operatori economici interessati. Al prefetto competono in via esclusiva anche i poteri di accesso e accertamento delegati dal ninistro dell'Interno in base al Dl 629/1982, nonché quelli dell'articolo 93 del Codice antimafia.
Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche quando l'accertamento riguardi un soggetto che risulti non censito (in deroga all’articolo 88 del Codice antimafia e al Dpcm 30 ottobre 2014 n. 193). Quando dalla consultazione della Bdna emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto in base all'articolo 67 del Codice antimafia, il prefetto effettua le necessarie verifiche e rilascia la comunicazione, liberatoria o interdittiva, entro quindici giorni.

Il rilascio dell'informativa
Il rilascio dell'informazione antimafia è previsto con un procedimento in due fasi: la prima finalizzata all'emissione di una liberatoria provvisoria, la seconda all'emissione del provvedimento conclusivo.
Il rilascio della liberatoria provvisoria è immediatamente conseguente alla consultazione della Bdna anche quando l'accertamento è su un soggetto non censito. La liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture sotto condizione risolutiva e il commissario straordinario per la ricostruzione, oppure il soggetto attuatore, revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora il provvedimento conclusivo del procedimento sia interdittivo.
Qualora dai primi accertamenti emergano risultanze negative, il prefetto avvia i necessari approfondimenti e, entro trenta giorni, rilascia l'informazione antimafia liberatoria ovvero emette l'informazione antimafia interdittiva, ove risulti confermata l'esistenza anche di una sola delle situazioni automaticamente ostative previste dall'articolo 67 del Codice antimafia, ovvero la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa (articolo 84, comma 4).
In tutti i casi in cui sia stata rilasciata una informazione antimafia liberatoria provvisoria, il prefetto procede comunque agli adempimenti istruttori disposti nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica antimafia e conclude il procedimento emettendo il provvedimento definitivo, liberatorio o interdittivo, entro trenta giorni dalla data della consultazione. In considerazione della missione istituzionale e del patrimonio informativo di cui dispone, la Direzione investigativa antimafia è il punto di snodo degli accertamenti preliminari (articolo 95, comma 3, del Codice antimafia) il cui esito deve essere immediatamente comunicato al prefetto per la successiva segnalazione alla stazione appaltante.
Fermo il rispetto del termine complessivo di trenta giorni per il rilascio dell'informazione definitiva, liberatoria o interdittiva, gli accertamenti da effettuarsi su richiesta del prefetto in altra Provincia, a cura dei prefetti competenti, devono concludersi in dieci giorni dalla richiesta.

I poteri del commissario
Al commissario straordinario è riconosciuta la possibilità di:
- avvalersi delle “White list” presso le prefetture e dell'“Anagrafe antimafia degli esecutori” predisposta per gli interventi di ricostruzione post sisma in centro-Italia, vale a dire elenchi di soggetti economici già esaminati e che non presentano controindicazioni ai fini antimafia;
- concludere immediatamente i contratti, in caso di urgenza o quando i termini prima indicati non siano rispettati, sotto condizione risolutiva legata ai risultati del successivo accertamento antimafia;
- definire con il prefetto di Genova ulteriori forme di collaborazione ritenute utili a intercettare tentativi di infiltrazione criminale.

La legge 130/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©