Appalti

Dichiarazioni false negli appalti più «gravi» che nei concorsi pubblici

di Amedeo Di Filippo

La dichiarazione mendace presentata dall'operatore economico, anche con riguardo alla posizione dell'impresa ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 28 novembre). Quella prodotta nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici comporta la decadenza del concorrente solo nel caso in cui siano mirate a far conseguire l'ammissione e non se volte all'assegnazione di un maggior punteggio. Lo affermano quasi in contemporanea la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6529/2018 e il Tar Lazio con le sentenza nn. 11391 e 11389.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria
Nel giudizio di fronte al Consiglio di Stato è stata appellata la sentenza di primo grado per non avere accolto la censura finalizzata a ottenere l'esclusione dalla gara dell'aggiudicataria nonostante questa avesse presentato una dichiarazione, poi risultata non veritiera, con riguardo a una precedente condanna penale in capo a un dirigente dell'impresa ausiliaria, come risultava dal certificato del casellario giudiziale. Giudizio fondato sul fatto che la dichiarazione, ancorché obiettivamente non veritiera, si riferiva a un reato di scarsa rilevanza sanzionato in epoca risalente rispetto all’indizione della gara.
La quinta sezione ha accolto l'appello in relazione all'articolo 80, comma 5, lettera f-bis), del Dlgs 50/2016, che prevede quale causa di esclusione l'ipotesi in cui l'operatore presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere. Regola che vale anche nel caso di avvalimento, dato che l'articolo 89, comma 1, impone la presenza dei requisiti stabiliti dall’articolo 80 anche all'impresa ausiliaria. La dichiarazione non veritiera è sanzionata dalla norma in linea generale, in quanto circostanza che rileva nella prospettiva dell'affidabilità del futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza degli episodi non dichiarati.

La dichiarazione del punteggio
Con la sentenza n. 11391, il Tar Lazio giudica il ricorso di un soggetto dichiarato decaduto in quanto, a seguito di verifiche, risultava aver prodotto una dichiarazione mendace in merito al giudizio del diploma di istruzione secondaria di primo grado e pertanto mancava del requisito di partecipazione previsto dal bando di reclutamento. Ricorre perché il sistema online non avrebbe consentito di inserire liberamente la votazione conseguita in quanto, tra i giudizi visualizzati, non si riscontrava quello della voce “distinto”.
Il Tar gli ha dato ragione, in quanto occorre distinguere il caso in cui la dichiarazione non veritiera è mirata a far conseguire l'ammissione al concorso e quello in cui è volta all'assegnazione di un maggior punteggio: in questa seconda ipotesi, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera può essere solo quella della privazione del punteggio, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria, non la decadenza.
Nel caso di specie, la dichiarazione erronea sulla votazione del diploma si è configurata quale mero errore, con la conseguente esclusione dell'assegnazione del punteggio inerente al titolo contestato.

La dichiarazione del titolo
Simile la questione esaminata nella sentenza n. 11389 in cui il candidato aveva indicato nella domanda di partecipazione di essere in possesso del titolo di patente europea per computer Ecdl, mentre era in possesso di una tipologia diversa della certificazione. Anche in questo caso il Tar ritiene fondate le censure, con la stessa motivazione: la ritenuta dichiarazione mendace (in realtà erronea) avrebbe potuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente per un corretto posizionamento in graduatoria e non già la sua decadenza. La dichiarazione erronea sul possesso della patente del computer aveva comportato esclusivamente il conseguimento di un maggior punteggio ma non aveva influito sull'ammissione al reclutamento.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6529/2018

La sentenza del Tar Lazio n. 11391/2018

La sentenza del Tar Lazio n. 11389/2018

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