Appalti

Più flessibilità anche per i subappalti

di Alberto Barbiero

L'indicazione della terna di subappaltatori non è più obbligatoria e l'eventuale mancanza dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore non comporta l'esclusione dell'operatore economico concorrente alla gara che se ne avvale.
Il decreto legge sulle semplificazioni modifica alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici che hanno determinato, nei primi due anni e mezzo di applicazione, molte criticità operative e interventi giurisprudenziali controversi.

La terna dei subappaltatori
La prima innovazione riguarda l'eliminazione dell'obbligo, per il soggetto che concorre a una gara e voglia subappaltare parte delle prestazioni, di esplicitare la terna dei subappaltatori: la riformulazione del comma 6 dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici delinea ora la semplice facoltà di indicazione delle tre imprese alle quali ricondurre le attività subappaltabili.
Una prima implicazione operativa della nuova disposizione è il necessario adeguamento degli elementi contenuti nei bandi-tipo dell'Anac, che disciplinavano l'indicazione della terna in modo dettagliato e vincolante.

I requisiti
Il secondo elemento di significativa di modifica si rinviene nell'articolo 80, nell'ambito del quale nel comma 1 e nel comma 6 sono state soppresse le parti delal disposizione che riferivano l'obbligo di possesso dei requisiti di ordine generale in gara anche al subappaltatore e che avevano determinato molti casi nei quali, a seguito della rilevazione della presenza di cause ostative a contrattare, l'a stazione appaltante aveva escluso dalla gara l'operatore economico che si serviva del subappaltatore privo di requisiti.
La modifica lascia quindi ipotizzare che in base al nuovo quadro normativo, in sede di gara, qualora un operatore economico concorrente indichi la terna di subappaltatori e in questa uno non sia in regola con i requisiti di ordine generale, lo stesso concorrente possa sostituirlo, avvalendosi della facoltà esplicitamente prevista dal comma 12 dell'art. 105 (e sino ad oggi ritenuta applicabile solo alla fase di esecuzione dell'appalto).
Peraltro un'integrazione al comma 4 dell'art. 105 chiarisce che il subappaltatore che viene ad essere ricondotto al procedimento di autorizzazione al subappalto dall'appaltatore deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti dell'art. 80.

Le concessioni
Il decreto modifica anche le disposizioni in materia di subappalto per le concessioni, prevedendo nell'articolo 174 al comma 2 la facoltà di esplicitazione della terna di subappaltatori (analogamente a quanto stabilito per gli appalti) e inserendo nel comma 3 una specifica disciplina del procedimento di autorizzazione al subappalto nella concessione (comprensiva della possibile sostituzione del subappaltatore in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti), sino a oggi non specificamente delineata.

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