Appalti

Illegittimo il rinvio dell’accesso alla documentazione amministrativa della gara

di Amedeo Di Filippo

È illegittimo il differimento dell'accesso ai verbali di gara utili a verificare la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa nonché le certificazioni di qualità prodotte da alcuni concorrenti, anche se a seguito del procedimento di soccorso istruttorio, in quanto quest'ultimo non può essere assimilato al subprocedimento di verifica dell'anomalia delle offerte. È quanto afferma il Tar Puglia con la sentenza n. 1549/2018.

L'istanza
Un operatore economico, che ha partecipato alla procedura per l'affidamento del servizio di facchinaggio, ha chiesto di accedere alle buste telematiche per la verifica della regolarità e della completezza della documentazione amministrativa, al verbale di riunione riservata e a quello di riunione pubblica relativo all'apertura delle offerte economiche. L'istanza è stata respinta dalla stazione appaltante, che ha differito l'accesso al momento successivo all'aggiudicazione dell'appalto.

La decisione
I giudici pugliesi fanno riferimento all'articolo 53, comma 2, del Codice dei contratti, che differisce l'accesso successivamente all'aggiudicazione sia per quanto riguarda le offerte che in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta. Differimento che concerne esclusivamente il contenuto delle offerte ed è posto a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l'accesso alla documentazione amministrativa contenuta normalmente nella busta A, relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti.
Non è pertanto legittimo il differimento con riguardo alla documentazione concernente le buste per la verifica della regolarità e della completezza della documentazione amministrativa e alle certificazioni di qualità prodotte dai concorrenti, anche se riferita alla procedimento di soccorso istruttorio, che secondo il Tar Puglia non è assimilabile al subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte, trattandosi di documenti che attengono ai requisiti di idoneità professionale dei partecipanti alla gara, la cui diffusione neppure comporta alcuna rivelazione o utilizzazione di segreti d'ufficio.

La sentenza del Tar Puglia n. 1549/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©