Appalti

Tap, il Tar annulla stop del Comune di Melendugno ai lavori h24

di Francesco Machina Grifeo

Nessun impedimento a lavorare «24 ore su 24» per la realizzazione della Tap. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 12100/2018, ha infatti accolto il ricorso prestato da Trans Adriatic Pipeline contro il provvedimento del Comune di Melendugno che aveva negato l'autorizzazione in deroga per «attività rumorosa nei cantieri». La Trans Adriatic Pipeline AG (Tap) è la società costituita da sei operatori internazionali del settore del gas al fine di progettare e realizzare un gasdotto per l'importazione di gas naturale dalla regione del Mar Caspio fino all'Europa, con approdo sulle coste della Regione Puglia. Attualmente è in corso di esecuzione quella parte del progetto Tap che, sulla base dei pareri della Commissione Tecnica Via, è definita come Fase 1, dedicata alla «realizzazione del microtunnel», a sua volta suddivisa in due sub-fasi: a) «Preparazione aree di cantiere a terra e scavo pozzo di spinta»; b) «Realizzazione micro tunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita micro tunnel a mare». L'opera in quanto infrastruttura strategica di preminente interesse per lo Stato e per l'Ue ha ottenuto l'autorizzazione unica con Dm Sviluppo Economico del 20.5.2015.

La Tap ha incaricato della progettazione e della realizzazione del microtunnel la Saipem che si avvale, a sua volta, della sub-contraente Icop. Tale società, con istanza del 31.7.2017, ha presentato al Comune di Melendugno, richiesta di «autorizzazione in deroga per attività rumorosa ambientale originata da cantieri temporanei», al fine di poter lavorare su un orario continuato di 24 ore al giorno. Il Comune ha rigettato l'istanza (provvedimento del 31 agosto 2017). Con le sentenza nn. 12008 e 12010 del 5 dicembre 2017 il Tar ha annullato il provvedimento per difetto di motivazione. Successivamente, il Comune di Melendugno, ritenendo di doversi comunque pronunciare, ha inviato a Icop un «preavviso di rigetto» dell'istanza medesima.

A questo punto Tap ha nuovamente impugnato. A giudizio del Tar, che ha accolto il ricorso, gli orari in deroga devono ritenersi «già autorizzati dal Decreto Via n. 223/2014 e dall'Autorizzazione Unica del Mise, senza necessità che vi siano ulteriori atti di assenso da parte dell'Amministrazione comunale». «Va anche detto – prosegue la decisione - che, con riguardo alla rumorosità ammessa dei lavori in questione, gli impatti acustici sono stati attentamente valutati nello Studio di impatto ambientale a suo tempo presentato dalla Tap e risultano sempre nei limiti di tollerabilità (quanto meno assoluti) ammessi dalle normative settoriali». «Ne consegue che l'ipotetico superamento di detti livelli si prospetta come ipotesi del tutto eventuale, legata a possibili guasti, malfunzionamenti o altre evenienze comunque occasionali e momentanee, dei macchinari che saranno impiegati nello scavo del tunnel».

La sentenza del Tar Lazio n. 12100/2018

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