Appalti

Illegittimo il bando che «premia» l'offerta per le ore di lavoro in più proposte dall'appaltatore

di Stefano Usai

È illegittima la previsione del bando di gara che attribuisce un punteggio per l'offerta di eventuali «ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell'offerta economica». Una simile previsione determina, in realtà, l'aggiramento degli obblighi di privilegiare gli elementi qualitativi da valutare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo senso si esprime la sentenza del Tar Umbria, Perugia, sezione I, n. 581/2018.

La vicenda
Una stazione appaltante ha indetto una gara per l'appalto di pulizia prevendendo, nell'ambito dei parametri da valutare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un punteggio per il surplus di offerta di ore lavoro.
In un primo momento, per le ore di lavoro offerte in più il bando ha previsto l'attribuzione di 30 punti (ovvero la metà del punteggio massimo previsto per gli aspetti qualitativi dell'offerta).
In seguito all'adeguamento del bando – per la modifica intervenuta con il decreto legislativo correttivo 56/2017 e innesto del comma 10-bis nell'articolo 95 (che ha portato il punteggio massimo attribuibile per l'offerta economica a 30 punti) – il punteggio per il surplus di ore di lavoro saliva, addirittura, a 40 punti.
Gli atti di gara sono stati prontamente impugnati ed in particolare –tra gli altri – la seconda classificata ha chiesto l'annullamento della procedura per la violazione dell'articolo 95, commi 10-bis e 14-bis, del Dlgs n. 50 del 2016, «con contestazione, in particolare, del punteggio attribuito al surplus orario, che non» è «un elemento qualitativo».
La censura veniva contestata dalla stazione appaltante con la considerazione che, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera l'offerta di un servizio di pulizia «può essere migliorata soltanto attraverso la implementazione dell'orario di attività aventi natura manuale, essendo sostanzialmente collegabile all'intensità e frequenza dell'uso del personale dedicato al servizio».

La decisione
Il giudice ha respinto le difese della stazione appaltante ritenendo corrette le argomentazioni del ricorrente. In particolare, nella sentenza si evidenzia che l'elemento valutativo dell'offerta tecnica, «laddove si riferisce esclusivamente al surplus di ore di lavoro messo a disposizione e liberamente utilizzabile dall'Amministrazione in base alle proprie esigenze, appare estraneo a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione offerta».
In questo caso, nell'articolazione dei parametri da valutare si inserisce una «indiretta forma di ribasso economico attraverso il mero riconoscimento di ore di servizio aggiuntive» rispetto a quelle previste negli atti del procedimento e nella stessa base di gara. Questo criterio di valutazione finisce per appiattire la valutazione dell'offerta tecnica e, quindi, «per attribuire un peso determinante al valore dell'offerta economica, snaturando il criterio di aggiudicazione previsto in tutti i documenti di gara e imposto, prima ancora, dal legislatore nazionale e comunitario per gli appalti ad alta intensità di manodopera, risultando conseguentemente illegittima».
L'attribuzione di un punteggio all'offerta di ore aggiuntive contrasta anche con la ratio del comma 3, lettera a), dell'articolo 95 del Dlgs n. 50 del 2016 che, nel caso di appalti di servizi ad «alta intensità di manodopera», prevede che l'aggiudicazione debba avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.
Non ultimo poi il fatto che una simile tecnica di predisposizione dei criteri determina anche «un inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori». In effetti, l'offerta di ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell'offerta economica finisce per incidere in modo occulto sul costo della manodopera «modificando in modo significativo l'incidenza del prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del personale».

La sentenza del Tar Umbria n. 581/2018

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