Appalti

Appalti pubblici, le condanne penali sono tutte da dichiarare

di Giovanni F. Nicodemo

L’omessa indicazione di tutte le condanne penali eventualmente riportante, anche se attinenti a reati diversi da quelli dotati di forza immediatamente escludente, comporta senz’altro l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sezione V, con sentenza n. 7025/2018.

Il caso
Nel caso affrontato dalla Consiglio di Stato il rappresentante legale dell’impresa ausiliaria aveva dichiarato nella domanda di partecipazione l’inesistenza nei suoi confronti di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale.
Tuttavia a suo carico, dal certificato del Casellario giudiziale rilasciato al Comune erano risultati provvedimenti giurisdizionali non dichiarati, ed in particolare risultava esservi una condanna sospesa, la cui estinzione non era stata ancora dichiarata dal Giudice dell’esecuzione penale.
A proposito, prima il Giudice territoriale e poi il Consiglio di Stato hanno statuito l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali, e nei casi di sospensione condizionale della pena per l’estinzione del reato il mero decorso del termine stabilito non è sufficiente all’estinzione dello stesso essendo all’uopo necessaria la statuizione del Giudice dell’esecuzione penale.

La decisione
La questione giunta all’attenzione del Consiglio di Stato, ancorché riferita a fattispecie ratione temporis attratta sotto la disciplina del Dlgs 163 del 2006, ha evidenti profili di attualità in ragione delle analogie esistenti tra la disciplina dell’articolo 38 ‘vecchio codice’ e la disciplina dell’articolo 80 ‘nuovo codice’, riferite entrambe ai motivi di esclusione.
Il Giudice amministrativo afferma l’obbligo di dichiarare tutte le condanne penali, quindi anche quelle a cui la legge non attribuisce immediata capacità escludente. E tanto al fine di mettere la stazione appaltante nelle condizioni di valutarne la gravità in relazione all’integrità o affidabilità dell’operatore economico. 
In questo senso statuisce in particolare che nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto pubblico, l’omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'articolo 38, comma 1, lett. c), ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità.
Invece, in merito alla dichiarazione delle condanne sospese, il giudice amministrativo ha ribadito l’orientamento impresso già con altre pronunce secondo il qualeai sensi degli articoli 163 e 167 c.p., in caso di condanne per reati contravvenzionali condizionalmente sospese il reato si estingue decorso un biennio dall’irrevocabilità della condanna se il condannato non commette una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, con necessità di specifico provvedimento giurisdizionale che lo attesti (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 dicembre 2016, n. 5478). Senza un tale accertamento costitutivo non può ritenersi sussistere, almeno per l’affidamento dei terzi (come la stazione appaltante), l’avvenuta estinzione del reato in oggetto.

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