Appalti

La mancanza della firma nell'offerta economica può essere sanata se non c’è dubbio sull’identità

di Stefano Usai

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio integrativo (comma 9 dell’articolo 38 del codice dei contratti) se non vi sono dubbi sulla provenienza (e sulla “paternità”). In questo senso si è espresso il parere dell'Anac con la deliberazione n. 1108/2018.

Il quesito
Nel caso trattato la stazione appaltante ha avviato una procedura ristretta a inviti (articolo 61 del codice dei contratti). Pubblicato l'avviso per le manifestazioni di interesse, il respondabile unico della stazione appaltante invitava gli operatori interessati a confermare il preventivo di spesa inviato. L'appaltatore, che con il quesito si è rivolto all'Anac, è stato escluso «per assenza della sottoscrizione dell'offerta economica e la mancanza della copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in tutti i documenti allegati all'offerta pur essendo tali documenti già presenti nella manifestazione di interesse precedentemente inviata». Per avere chiarimenti sulla correttezza (o meno) di tale modus operandi, ritenendo l'esclusione illegittima, l'operatore ha si è rivolto all'Autorità.

Il parere
L' autorità anticorruzione ha rammentato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui per «il tenore letterale della norma dedicata al soccorso istruttorio, l'esclusione dall'ampio perimetro della sanabilità si deve non al semplice difetto di sottoscrizione, bensì alla impossibilità di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione (Tar Campania – Salerno, Sezione I, con la sentenza n. 1031 del 6 giugno 2017)». Evidentemente, avendo l'appaltatore partecipato alla fase di prequalifica della procedura ristretta presentando la propria offerta (e i vari documenti allegati) debitamente sottoscritta con allegato il documento di identità del legale rappresentante, un problema di “anonimato” dell'offerta non si è palesato. E infatti, al riguardo, nella deliberazione si legge che «avendo l'amministrazione già individuato gli operatori economici partecipanti alla selezione», è venuto meno ogni rischio effettivo di «impossibilità di identificare i soggetti partecipanti e i relativi legali rappresentanti».
In sostanza, e ciò ha rilevanza pratico/operativa per i responsabili di procedimento - deputati alla conduzione e presidio del sub-procedimento del soccorso istruttorio (sia specificativo, sia integrativo come nel caso di specie) - la mancata sottoscrizione dell'offerta non rileva di per sè ma deve essere qualificata come essenziale ed è tale, come chiarito nel parere, solamente nel caso in cui risulti impossibile attribuire con certezza la “paternità” della proposta economica presentata alla stazione appaltante. Ovvero la proposta risulti del tutto anonima. Nel caso di specie, come detto, l'offerta non era anonima grazie alla fase di prequalifica che ha imposto la presentazione di documenti debitamente firmati dagli operatori interessati. bIn questo caso, quindi, l'irregolarità da essenziale “degrada” a carenza di tipo solo formale per cui deve ritenersi ammessa l'integrazione. A ben vedere, l'integrazione si poteva ritenere neppure necessaria visto che la stazione appaltante era già in possesso della documentazione necessaria per identificare il legale rappresentante firmatario dell'offerta economica. E in questo senso, l'autorità anticorruzione chiarisce che «la carenza documentale avrebbe potuto essere sanata facendo riferimento al contenuto della risposta all'avviso esplorativo di indizione della gara, o eventualmente, tramite richiesta di integrazione a conferma degli elementi già acquisiti».

La delibera Anac n. 1108/2018

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