Appalti

Esclusione per l'appaltatore che non «svincola» l’offerta prima dell'aggiudicazione definitiva

di Stefano Usai

Il vincolo sul mantenimento dell'offerta, per 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione, salvo diversa disposizione, non è soggetto a decadenza e l'appaltatore che non intendesse stipulare il contratto deve obbligatoriamente comunicarlo alla stazione appaltante prima del perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva. In questo senso si è espresso il Tar Puglia, Bari, sezione III, sentenza n. 1556/2018.

Il vincolo temporale sull'offerta
Con il caso sottoposto al giudice pugliese, il ricorrente ha impugna il provvedimento di esclusione – di una gara già aggiudicata - per non aver provveduto al deposito della documentazione richiesta dal responsabile unico al fine di procedere alla stipula del contratto. Secondo la parte ricorrente, la propria offerta non era da ritenersi più vincolante, in quanto «all'atto dell'aggiudicazione definitiva, risultava scaduto il termine» dei 180 giorni previsto dalla norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 32 del codice dei contratti (sempre che non sia stato diversamente stabilito dalla stazione appaltate o diversamente concordato tra le parti) «con conseguente possibilità per l'impresa di esercitare la facoltà di svincolo prevista dal comma 8 del predetto art. 32». Secondo l'appaltatore la decisione di non stipulare il contratto non doveva essere attribuita a una propria negligenza e/o a propri inadempimenti ma imputabile «esclusivamente ai ritardi della stazione appaltante maturati nella fase di approvazione dell'aggiudicazione definitiva».
L'esigenza dell'annullamento del provvedimento di esclusione, sempre secondo parte ricorrente, è stata fondata sull'interesse «alla tutela della “reputazione” dell'impresa».

La decisione
Il giudice non ha condiviso l'impostazione demolitoria della parte ricorrente. In particolare, il dato significativo in tema è proprio quello contenuto nel comma 4 dell'articolo 32 del codice dei contratti. Il comma infatti dispone che «nelle gare d'appalto l'offerta del concorrente è vincolante per il periodo indicato nel bando e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo che la Stazione appaltante chieda ai concorrenti il differimento di tale termine».
La previsione non configura una ipotesi di decadenza ex lege – come ritenuto dal ricorrente - collegata al semplice decorso del termine dei 180 giorni ma esige che l'appaltatore dichiari (e comunichi tempestivamente alla stazione appaltante) la decisione di “svincolarsi” dagli obblighi connessi alla presentazione dell'offerta prima dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva. Con la logica conseguenza che «se l'offerente non dichiara tempestivamente (alla scadenza del predetto termine di 180 giorni, ma prima dell'approvazione dell'aggiudicazione definitiva) di ritenersi sciolto dall'offerta, la stessa non decade».
Nel caso di specie, la comunicazione in argomento risultava effettuata dopo il perfezionamento dell'aggiudicazione di conseguenza, il rifiuto di produrre la documentazione richiesta e di addivenire alla stipula del contratto ha fondato legittimamente il provvedimento di esclusione. Lo stesso bando di gara indicava chiaramente le conseguenze in caso di rifiuto “imputabile” di procedere con la stipula del contratto. Del resto, ha concluso il giudice, nel caso di specie non è neppure rinvenibile una lesione degli interessi dell'appaltatore considerato che la stazione appaltante ha provveduto alla esclusione senza gli ulteriori corollari quali la comunicazione all'Anac e l'escussione della cauzione provvisoria.

La sentenza del Tar Puglia n. 1556/2018

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