Appalti

Speciale manovra/4 - Appalti, su lavori e progetti palla ai grandi enti

I Comuni non capoluogo devono affidare gli appalti di lavori di valore superiore a 150mila euro facendo ricorso dal 1° aprile 2019 alle centrali di committenza presso le Province, le Città metropolitane o i Comuni capoluogo. Ma se queste non riescono ad avviare la procedura entro 180 giorni, si potrà ricorrere ad altre centrali di committenza.

Dopo un complesso andirivieni di regole, si chiude così la partita della manovra sui moduli aggregativi per gli appalti per l’affidamento dei lavori pubblici e dei servizi di progettazione.

Il termine dei 180 giorni potrà essere superiore nei casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, ma in queste situazioni la centrale di committenza dovrà motivare adeguatamente l’allungamento dei tempi per l’indizione della gara e in ogni caso dovrà determinare il termine entro il quale il bando sarà pubblicato.

La disposizione non fornisce ulteriori precisazioni sulle procedure semplificate nella fascia entro un milione di euro indette in base all’articolo 36 del Codice. Ma in quei casi l’avvio effettivo della gara si ha con l’invio della lettera di invito, che dovrà quindi essere inteso come il termine finale di attivazione del percorso di affidamento.

Le nuove regole obbligano i Comuni non capoluogo a ricorrere alle centrali di committenza che siano state costituite dalle province e dalle città metropolitane, che possono essere individuate anche nei modelli organizzativi delle stazioni uniche appaltanti, già attivate da molti enti di area vasta, seppure con differenti livelli di efficienza operativa.

Le amministrazioni comunali di minori dimensioni, inoltre, potranno soddisfare l’obbligo ricorrendo anche alle centrali di committenza istituite dai Comuni capoluogo, i quali sono ora chiamati (qualora non lo abbiano già fatto) a sviluppare questo modulo aggregativo.

La disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio 2019 non elimina le centrali uniche di committenza già costituite da molti Comuni non capoluogo, ma ne limita l’attività alla gestione degli appalti di valore superiore alle soglie comunitarie per le acquisizioni di beni e servizi.

Tuttavia le centrali uniche costituite dai Comuni non capoluogo rientrano in gioco nella gestione delle gare per appalti di lavori e di servizi di progettazione di valore superiore ai 150mila euro in due ipotesi: quando presso la Provincia, la Città metropolitana o il Comune capoluogo non sia stata costituita alcuna struttura configurabile come centrale di committenza, o nel caso in cui questa struttura, seppure costituita e operativa, non riesca a garantire il rispetto del termine di emanazione del bando entro 180 giorni. In questa ultima situazione, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere agli altri soggetti previsti dall’articolo 37, comma 4, tra i quali rientrano anche le centrali uniche di committenza da essi costituite.

La nuova norma prevede inoltre che le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse dalle centrali di committenza presso Province, Città metropolitane e Comuni capoluogo (quindi singoli Comuni non capoluogo o centrali uniche da questi organizzate) devono essere concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019.

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