Appalti

Da oggi le nuove regole per la funzione consultiva Anac: richieste motivate e pareri semplificati

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

Entrerà in vigore oggi, 4 gennaio 2019, il nuovo regolamento emanato dall' Anac per l'esercizio della propria funzione consultiva, diversa dal precontenzioso, svolta sia in materia di contratti pubblici sia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Si tratta di una attività strettamente connessa alle funzioni di vigilanza e regolazione dell'Autorità anticorruzione, diretta a fornire orientamenti e indirizzi su particolari problematiche, che, partendo da una fattispecie concreta, si rivolge a tutti gli operatori del settore, fornendo la chiave di lettura per un comportamento corretto secondo disposizioni legislative in merito.
Il regolamento, approvato dall'Autorità anticorruzione con delibera n. 1102/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295/2018, sostituisce integralmente il precedente del luglio 2016, con l'obiettivo principale di ridefinire il perimetro di applicazione della funzione e le modalità di esercizio, dettando criteri omogenei e un iter procedimentale uniforme.
Si compone, come il precedente, di nove articoli. L'attività consultiva è svolta, oltre che nei casi specifici previsti dalla legge 190/2018, in tutte le questioni, non propriamente definite, che presentano tuttavia carattere di novità o una particolare rilevanza sotto il profilo dell'impatto socio economico.

Le nuove regole
Rispetto alla vecchia stesura, è evidenziato che le richieste di parere, su questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici di regolazione per l'adozione dei relativi atti e, ove ricorrono i presupposti, anche agli uffici di vigilanza.
I soggetti legittimati a richiedere parere all'Autorità sono dettagliatamente individuati in base alla materia oggetto del quesito e in relazione alla disposizione normativa di riferimento; fuori gli operatori economici che partecipano alle gare per l'affidamento di contratti pubblici, non più autorizzati, nel regolamento revisionato, a inoltrare, in merito, richiesta di parere all'Anac.

La motivazione
La disposizione regolamentare, nell'articolo dedicato alle modalità di presentazione della richiesta, sottolinea, a differenza della versione precedente, che l'istanza di parere deve essere «compiutamente motivata», allegando tutta la documentazione utile per consentire la ricostruzione e l'inquadramento della questione giuridica sottoposta all'esame e segnalando i dati personali che devono essere sottratti alla successiva pubblicazione.
La valutazione dell'accoglimento delle istanze è rimessa a un ufficio apposito che effettua la dovuta istruttoria e comunica mensilmente al consiglio le archiviazioni predisposte per inammissibilità.

Pareri semplificati
Nell'ottica della semplificazione del procedimento amministrativo è previsto, a differenza della disposizione regolamentare precedente, che la pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco delle archiviazioni sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra forma di comunicazione ai soggetti interessati.
È dettata, inoltre, la tempistica dell'istruttoria, da concludersi ordinariamente entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza con una specifica proposta, da parte dell'ufficio competente, da sottoporre all'approvazione del consiglio.
Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, l'articolo 7 introduce un parere in forma «semplificata» nelle ipotesi di questioni giuridiche che non necessitano di approfondimenti istruttori, in quanto di facile interpretazione, perché oggetto di precedenti pronunce dell'Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati.

La delibera n. 1102/2018

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