Appalti

Solo la gara permette di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche

di Maria Luisa Beccaria

Gli incentivi per funzioni tecniche sono erogabili se c'è stata una procedura di selezione comparativa degli offerenti e sia stata svolta una delle attività previste dall’articolo 113 del Dlgs 50/2016. Così la Corte dei conti Liguria con la delibera n. 136/2018, rispondendo al quesito sottoposto dal Comune di Recco sulle fattispecie di affidamenti di importo inferiore a 40mila euro, previste dall'articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016, per i quali la stazione appaltante abbia attivato una valutazione comparativa dei preventivi o abbia pubblicato avviso pubblico per manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori o sia ricorsa alla procedura di gara su mercato elettronico Mepa con richiesta di offerta senza individuazione preventiva degli operatori economici da invitare.
I giudici evidenziano che l'articolo 113 del Dlgs 50/2016 si riferisce in modo generico agli «importi dei lavori, servizi e forniture, poste a base di gara», senza specificare la fonte legale o volontaria del vincolo di selezione comparativa, che non integra un presupposto di erogabilità dell’incentivo.

Esclusione degli incentivi
Come ribadito dalla giurisprudenza contabile gli incentivi non possono essere riconosciuti in caso di affidamento diretto, in base all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Dlgs 50/2016, ma soltanto quando via sia una procedura di gara o, in generale, una selezione competitiva.
Già la la Corte conti Toscana, con la deliberazione n. 19/2018, ha chiarito che per gli acquisti di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, Mepa) spetta all'ente valutare, caso per caso, se sono integrati i presupposti richiesti per l'erogazione degli incentivi, tra i quali lo svolgimento di una gara o, comunque, di una procedura comparativa (delibere Corte dei conti Lombardia 185/2017 e Toscana 186/2017).
Occorre, inoltre, che sia stata svolta una delle attività indicate in modo tassativo dall'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016: programmazione della spesa per investimenti; verifica preventiva dei progetti; predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici; responsabile unico del procedimento; direzione dei lavori/dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico.
Non espressamente richiamate dall'articolo 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 nè le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (delibera Corte dei conti Puglia 140/2018), né l'attività dei commissari di gara esterni e interni alla stazione appaltante, in quanto valutativa e non tecnico-esecutiva (delibera Corte dei conti Lazio 57/2018).

Riconoscibilità degli incentivi
Gli incentivi possono essere riconosciuti «esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, comprese le direttive Anac, o il regolamento dell'ente, siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa» (delibera Corte dei conti Lombardia 190/2017), seppur in forma semplificata (delibera Corte dei conti Toscana 19/2018).
È quindi preclusa alle amministrazioni la possibilità di liquidare incentivi non previsti nei quadri economici dei singoli appalti e senza aver adottato il regolamento prescritto dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016. La stazione appaltante può procedere, in base a una scelta discrezionale e prudenziale, all'accantonamento delle somme da destinare al fondo dedicato, entro il limite del 2% (delibera Corte dei conti Lombardia 305/2017).

Casistica
Le forme di incentivazione per funzioni tecniche, ora riconosciute anche in relazione ad appalti per forniture e servizi, sono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico. Nella delibera n. 7/2017 la sezione delle Autonomie ha configurato questi incentivi quale spesa di funzionamento e, dunque, corrente e di personale.
Il comma 3, articolo 113, del Dlgs 50/2016 legittima l’erogabilità dell'incentivo a favore del responsabile unico del procedimento, dei «soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2» nonché «tra i loro collaboratori» senza distinguere fra profili tecnici e amministrativi (delibera Corte conti Lombardia 40/2018).
La sezione Autonomie, nella delibera 18/2016, ha precisato come l'accezione di collaboratore non può essere aprioristicamente delimitata in relazione al bagaglio professionale – tecnico o amministrativo – posseduto, ma deve porsi in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere.
La sezione regionale Liguria (deliberazione 131/2018), poi, ha sottolineato che possono essere attribuiti gli incentivi tecnici al segretario generale che svolge le funzioni di Rup, solo nella misura in cui venga esclusa l'equiparazione dello stesso, in considerazione della fascia professionale di appartenenza, al personale con qualifica dirigenziale.
La sezione Veneto, infine, ha riconosciuto l'incentivo non solo per gli appalti, ma anche per le concessioni e le operazioni di partenariato pubblico-privato (delibere n. 198 e 455/2018). Secondo i giudici in una concessione di servizi il 2% deve essere calcolato sul fatturato totale che si prevede possa derivare dalla fornitura dei servizi e non sul canone di concessione.
Inoltre, il regolamento comunale non può prevedere una disciplina contra legem che determini la possibilità di prevedere quale base di calcolo per la ripartizione degli incentivi l'importo del canone concessorio sostituendolo al valore del fatturato totale.

La delibera della Corte dei conti Liguria n. 136/2018

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