Appalti

Scia, dopo 30 giorni la Pa può solo agire in autotutela

di Guido Befani

Una volta perfezionatasi e divenuta efficace la Scia, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un’autorizzazione implicita che ha già determinato la piena espansione del cd ius aedificandi.
Il potere residuale della PA, pertanto, deve essere esercitato secondo i principi in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole e, soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio. È quanto afferma il Tar Bari, con la sentenza 7 gennaio 2019 n. 9.

L’approfondimento
Il Tar Bari è intervenuto sui profili di legittimità del provvedimento di sospensione dell’efficacia amministrativa di una Scia, adottato successivamente allo spirare del termine di 30 giorni normativamente previsti per l’esercizio dei poteri inibitori.

La decisione      
Nell’accogliere il ricorso avvero il provvedimento di sospensione, il Collegio ha avuto modo di rilevare l’illegittimità dell'operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività, adotti provvedimenti di sospensione dei lavori, diffida o inibitoria dopo che sia decorso il termine di trenta giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza fare previo ricorso agli strumenti dell'autotutela.
Per il Collegio, infatti, una volta perfezionatasi e divenuta efficace la Scia, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell'ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un'autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi.
Pertanto, stante la natura perentoria del termine di verifica e di inibitoria a sensi dell’articolo 19 commi 3 e 6-bis, Legge 241/90, al momento dell'adozione del provvedimento impugnato si sarebbe già consolidata la legittimazione del privato ad eseguire l'intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell'Amministrazione. Il che postula, che il Comune resistente non poteva limitarsi a sospendere l’efficacia della Scia, ma avrebbe semmai dovuto previamente provvedere, in via di autotutela, alla rimozione del provvedimento implicito, in applicazione del comma 4 dell’articolo 19 L. 241/90 (richiamato dal comma 6- bis dello stesso articolo) secondo cui “Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”.
Ciò premesso, il Collegio ha rilevato altresì come tale potere residuale per la Pa procedente debba, peraltro, essere esercitato secondo i principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell'avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell'affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che, nonostante il superamento, sia pur per pochi giorni, del termine di legge per inibire l'attività segnalata, il Comune intimato ha adottato il provvedimento di sospensione della segnalazione certificata di inizio attività, trattandosi, pertanto, di un atto che, lungi dall'incidere, in autotutela, sul titolo ormai conseguito dal privato, costituisce mero esercizio della potestà di sospendere l'intervento, per ragioni attinenti, da un lato, alla incompletezza della modulistica allegata alla domanda, dall’altro, all’esistenza del parere sfavorevole di alcuni condomini alla realizzazione dell’intervento.

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