Appalti

Gara da rifare se la Pa fissa i criteri motivazionali dopo l'apertura delle offerte tecniche

di Giovanni F. Nicodemo

È illegittimità la procedura di gara quando la fissazione dei criteri motivazionali avviene dopo l’apertura delle buste delle offerte tecniche, e tanto comporta l'obbligo di rinnovare la gara, ai sensi dell'articolo 122 c.p.a.. Lo stabilisce il Tar Abruzzo con sentenza del 7 febbraio 2019 n. 88.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara di servizi. La stazione appaltante aveva fissato i criteri motivazionali di valutazione delle offerte in data successiva all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica.
Il Tar investito della questione ha ritenuto illegittima la procedura di gara disponendo la rinnovazione della stessa a partire dalla fase di presentazione delle offerte.
Senonché la stessa stazione appaltante ha investito nuovamente il Giudice amministrativo della questione per ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza della sentenza resa nel giudizio di merito.
Il Giudice territoriale ha quindi chiarito che in un caso come quello di specie la corretta ottemperanza alla sentenza non consente di procedere ad un nuovo esame, da parte della Commissione, delle offerte tecniche già presentate dalle concorrenti, dovendo essere, invece, consentita una nuova valutazione delle offerte non condizionata dalla conoscenza delle offerte tecniche e delle offerte economiche.
Tanto allo scopo di scongiurare il rischio che, in astratto, la commissione possa plasmare e modulare opportunamente i criteri di valutazione in favore di talune offerte già conosciute.

La decisione
Il Giudice amministrativo con la sentenza in commento chiarisce che nel caso di specificazione dei sub-criteri dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche risulta, infatti, inficiata alla radice la scansione del procedimento di gara che, al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità delle operazioni e la par condicio competitorum, richiede l'obbligo di preventiva conoscibilità dei criteri di ponderazione delle offerte al fine di rendere trasparente ed immediatamente percepibile l'attribuzione dei punteggi, anche allo scopo di scongiurare il rischio che, in astratto, la commissione possa premiare, plasmando e modulando opportunamente i sub-punteggi, talune offerte, già conosciute, al fine di valorizzarne le specifiche caratteristiche. Il divieto di specificazione e/o integrazione dei criteri di valutazione dopo l’apertura delle offerte tecniche, costituisce principio generale delle procedure a evidenza pubblica, la cui violazione determina l'illegittimità della gara indipendentemente dalla dimostrazione – pari ad una probatio diabolica - che essa ne abbia in qualche modo condizionato l'esito. 
L’interpretazione resa dal Tar Abruzzo si qualifica come declinazione del principio di segretezza dell’offerta (a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti), che comporta, nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, che le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche.

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