Appalti

Appalti, per la verifica dei requisiti vale solo l’Avcpass fino all'avvio della banca dati nazionale

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

L'acquisizione della documentazione, a comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico finanziario deve essere effettuata, in attesa dell'attivazione della banca dati nazionale degli operatori economici, obbligatoriamente e esclusivamente tramite il sistema Avcpass, non rilevando in merito modalità alternative. È quanto stabilito dal Tar Roma, Sezione II-ter, con la sentenza n. 1476/2019.

La vicenda
Nel caso affrontato dai giudici capitolini la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di esclusione, disposto dalla stazione appaltante, per non avere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara mediante l'inserimento della documentazione nel sistema Avcpass.
La stazione appaltante ha, infatti, richiesto all'operatore economico, di comprovare, nel termine di dieci giorni, tramite l'applicativo informatico Authority Virtual Company Passport i requisiti dichiarati in fase di partecipazione, rimettendo copia di certificati e/o attestazioni, fino a un determinato importo, per contratti analoghi a quelli oggetto di gara.
Nel termine prescritto, la ricorrente ha inviato alla stazione appaltante una pec, evidenziando l'avvenuto inserimento della documentazione prevista nel sistema informatico e allegando, inoltre, la stessa alla nota trasmessa. Tuttavia, erroneamente, non ha completato la procedura poiché non ha proceduto all'effettivo invio sulla piattaforma informatica, ma, semplicemente, all'inserimento della documentazione nella «libreria del sistema» e solo successivamente, allo scadere del termine perentorio assegnato, ha trasmesso, a mezzo piattaforma Avcpass, i documenti.
Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e eccesso di potere sono le censure evidenziate in sede di contestazione, non essendo previsto dalla normativa vigente che il mancato utilizzo della piattaforma informatica è causa di esclusione, avendo, inoltre, l'operatore economico dimostrato l'effettivo possesso dei requisiti richiesti attraverso l'invio con posta elettronica certificata.

La decisione
Contrariamente a quanto dedotto nei motivi del ricorso, il tribunale amministrativo pone l'accento sull'avverbio "esclusivamente" utilizzato dal legislatore nell'articolo 81 del codice degli appalti relativo alla comprova dei requisiti, indicativo non solo dell'obbligatorietà del ricorso alla piattaforma informatica ma anche della infungibilità della stessa quale unica modalità idonea di acquisizione della documentazione: sistemi alternativi, equipollenti sono inaccettabili.
L'adempimento effettuato dalla aggiudicataria per posta elettronica certificata non è compatibile con il sistema previsto dalla norma primaria, che, così come formulata, non consente alla stazione appaltante una interpretazione estensiva che faccia leva su un approccio sostanziale, stante il possesso effettivo dei requisiti richiesti.
La norma del codice è inequivoca nel suo dettato tassativo e impedisce l'utilizzo di strumenti difformi, categoricamente esclusi. Di contro l'erronea trasmissione della documentazione configura una violazione sostanziale e insanabile .
L"esclusività" del sistema Avcpass, risponde «ad una precisa ratio legis che è volta ad assicurare una verifica informatizzata dei requisiti di partecipazione, evitando, in tal modo, uno stallo del sistema o peggio ancora una regressione alle modalità di verifica cartacea, assicurando nel contempo certezza e uniformità di procedure, anche nell'ottica di una auspicata accelerazione dei tempi di conclusione delle gare».

La sentenza del Tar Lazio n. 1476/2019

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