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Per il «silenzio significativo» in edilizia non occorre il preavviso di rigetto

di Emanuele Guarna Assanti

In caso di silenzio significativo previsto dall’articolo 36, Dpr n. 380 del 2001 (Tu edilizia), la Pa non è vincolata alla comunicazione del preavviso di cui all’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Ove però proceda in tal senso, il termine per il perfezionamento del silenzio verrà assoggettato all’interruzione prevista da tale disposizione, e ricomincerà a decorrere nuovamente in seguito al deposito delle osservazioni dell’interessato o alla scadenza del termine entro il quale detto deposito avrebbe dovuto essere posto in essere. È quanto afferma il Tar Puglia, Lecce, con la sentenza del n. 256/2019.

La vicenda
Il proprietario di un terreno agricolo, procedeva, in assenza di titolo edilizio, ad ampliare un manufatto rurale su detto terreno, modificandone altresì la destinazione in residenziale.
A seguito dell’intervento abusivo, richiedeva al Comune il rilascio del titolo in sanatoria ai sensi dell’articolo 36 Dpr 380 del 2001, precisando che la cubatura utilizzata doveva calcolarsi su altre particelle contigue, dallo stesso detenute in comodato.
La Pa comunicava all’istante il preavviso di diniego della richiesta di sanatoria, fornendo come motivazione quella per la quale l’istanza di permesso di costruire verteva sullo sfruttamento degli indici di due determinate particelle che non potevano essere ricomprese in ulteriori quattro particelle che il medesimo indicava come lotto complessivo. Conseguentemente, il progetto di ampliamento veniva rigettato per incidenza volumetrica, avendo il fabbricato esistente esaurito tutta la volumetria disponibile.
Successivamente, il Comune ometteva di adottare il provvedimento di diniego definitivo, a seguito di ulteriore istanza di parte.
Veniva così proposto ricorso, indicando come motivo principale la violazione degli articoli 2, 3 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, e conseguente necessità di annullare il silenzio-rifiuto della Pa relativo all’ultima istanza proposta.

La decisione
Il Giudice rigetta il ricorso. Con il primo motivo di ricorso, infatti, si chiedeva l’annullamento del silenzio-rifiuto (o silenzio-inadempimento) mantenuto dalla Pa a fronte della domanda di accertamento in sanatoria proposta dal ricorrente. Tuttavia, l’inerzia di cui ci si lamentava non andava inquadrata negli articoli 2 e 3 della legge n. 241/1990, ma nelle fattispecie di silenzio significativo negativo ai sensi dell’articolo 36, comma 3, Dpr n. 380/2000.
Essa, infatti, prevede una fattispecie di silenzio rigetto. Ciò sta a significare che, in caso di decorso del termine senza che la Pa adotti un provvedimento espresso, il diniego sull’istanza del privato deve intendersi perfezionato per silentium, tale provvedimento implicito, di carattere negativo, tenendo luogo di un provvedimento espresso che potrà essere impugnato oppure costituire oggetto di autotutela.
Inoltre, il preavviso di diniego ex articolo 10 bis, legge n. 241 del 1990, in materia, non è necessario. Ove però la Pa proceda in tal senso, come da consolidata giurisprudenza, il termine per il perfezionamento del silenzio verrà assoggettato all’interruzione prevista da tale disposizione, e ricomincerà a decorrere nuovamente in seguito al deposito delle osservazioni dell’interessato o alla scadenza del termine entro il quale detto deposito avrebbe dovuto essere posto in essere.
Non può essere neppure accolta la domanda di accertamento dell’obbligo del Comune a provvedere positivamente sull’istanza del privato, giacché il Ga può emettere una siffatta pronuncia, ai sensi dell’articolo 31 comma 3 c.p.a., solo nel caso in cui il silenzio della Pa integri un silenzio inadempimento, e cioè sia privo di una equiparazione normativa a un provvedimento espresso.

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