Appalti

Soluzioni equivalenti inammissibili se il bando prescrive in dettaglio i requisiti tecnici dell'offerta

di Giovanni F. Nicodemo

Se la legge di gara prescrive in modo preciso i requisiti tecnici dell'offerta l'operatore economico non può proporre una soluzione equivalente. Lo stabilisce il Tar Lazio Roma, Sezione III, con la sentenza del n. 2532/2019.

Il caso
La questione si riferisce ad un appalto di servizi di manutenzione. La stazione appaltante in sede di capitolato tecnico aveva individuato precisamente le caratteristiche tecniche che il gruppo elettrogeno avrebbe dovuto soddisfare e pertanto la ricorrente veniva esclusa poiché con riferimento a tale specifica voce la propria offerta non soddisfaceva quanto prescritto dalla stazione appaltante.
La controversia si è incentrata sulla ammissibilità di specifiche tecniche equivalenti poiché il ricorrente in sede di gravame ha invocato l’applicazione del principio dell’equivalenza in relazione alla circostanza che la propria offerta presentava caratteristiche assimilabili a quelle richieste dalla stazione appaltante, mentre il Giudice amministrativo è stato di diverso avviso ritenendo in base alla esegesi della legge di gara, che le caratteristiche descritte presentavano un elevato grado di precisione tale da escludere la possibilità di proporre soluzioni diverse.

La decisione
Il Giudice amministrativo si pronuncia sull’ambito applicativo dell’articolo 68, comma 5, lett. b) del Codice degli appalti. La norma stabilisce che le Amministrazioni quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lett. b), non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Mentre, al contrario, se l’Amministrazione individua dei requisiti dimensionali e costruttivi ben precisi senza fare alcun riferimento alle norme tecniche di matrice europea o internazionale, la prescrizione non ammette il ricorso all’equivalenza.
Ad avviso del Tar Lazio, quindi, le prescrizioni vincolanti della lex specialis relative a specifici requisiti prestazionali devono essere rispettate, in base al principio dell’immodificabilità dell’offerta che si connette, in modo evidente, ai principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, che governano le procedure di affidamento dei contratti pubblici. 
Nel caso affrontato dal Giudice amministrativo è declinato il principio in base al quale l’offerta presentata in sede di gara deve essere conforme alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato per i beni da fornire, atteso che difformità, anche parziali, si risolvono in un aliud pro alio che giustifica l'esclusione dalla procedura.
E ciò senza che sia necessaria un'espressa clausola estromissiva, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell'offerta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, rappresentative, come nel caso in esame, di un livello qualitativo minimo prestabilito.

Conclusione
In definitiva per il Giudice amministrativo le caratteristiche tecniche previste nel capitolato di appalto per i beni oggetto di fornitura posta in gara costituiscono una condizione di partecipazione alla selezione.

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