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In caso di Scia non scatta l'obbligo del preavviso di rigetto

di Amedeo Di Filippo

La Scia non è un provvedimento amministrativo ma un atto del privato al quale non si applica la disciplina dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 che riguarda l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto prima dell'esercizio dei poteri inibitori e di controllo. Lo ha affermato la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1111/2019.

Il caso
Il Tar Veneto ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti per l'annullamento del divieto di inizio di attività emesso dal Suap relativo all'attività di sala per il gioco lecito. La vicenda riguarda le regole per l'installazione di nuovi sistemi Vlt (Video Lottery Terminals) che il Comune ha vietato in locali che si trovino a una certa distanza da luoghi sensibili quali scuole, impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici, strutture socio sanitarie e sociali, centri giovanili o altri luoghi frequentati principalmente da giovani, luoghi di culto riconosciuti. Regole ritenute legittime dal giudice amministrativo perché non contrastano con le altre attività insediabili, sono state confermate dalla legislazione regionale successiva e sono diretta applicazione dell'articolo 7, comma 9, del Dl 158/2012 (il "decreto Balduzzi") il quale, nell'ambito delle misure di prevenzione per contrastare la ludopatia, ha espressamente individuato quali luoghi sensibili istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Nel caso di specie si tratta di una struttura sanitaria privata, perfettamente rientrante, secondo il Tar, nella categoria di quelle sanitarie e che la giunta municipale, nell'ambito della sua discrezionalità nell'individuare i luoghi sensibili, ha legittimamente individuato quale luogo sensibile.

La Scia
La Scia - afferma la terza sezione del Consiglio di Stato - non è qualificabile come provvedimento amministrativo ma come atto in tutto e per tutto del privato al quale non si applica la disciplina dell'articolo 10-bis della legge 241/1990. La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività - che non è una vera e propria istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge - esclude che l'autorità debba comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto prima dell'esercizio dei relativi poteri di controllo e inibitori. Chi denuncia la Scia, infatti, è titolare di una posizione soggettiva originaria che trova fondamento diretto e immediato nella legge che non ha bisogno di alcun consenso della Pa, per cui la segnalazione di inizio attività non instaura alcun procedimento autorizzatorio destinato a culminare in un atto finale di assenso, espresso o tacito, da parte dell'amministrazione. In assenza di procedimento, non c'è spazio per la comunicazione di avvio, per il preavviso di rigetto o per atti sospensivi da parte dell'amministrazione.

Licenza e Scia
I giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato inoltre che la licenza rilasciata dalla Questura non sostituisce la Scia comunale all'apertura, che è un provvedimento autonomo, emanato nell'esercizio di un potere conferito dalla legge al Comune e frutto di una istruttoria che tiene conto della possibilità di localizzazione in una determinata area del territorio in rapporto alla regolamentazione sulla localizzazione delle sale gioco e individuazione dei luoghi sensibili. Le autorizzazioni da parte degli organi statali all'apertura delle sale giochi non sono vincolanti per i provvedimenti comunali anche di diniego, poiché la circostanza che l'autorità comunale possa inibire l'esercizio di una attività pure autorizzata dal Questore non implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni demandate all'autorità di pubblica sicurezza.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 1111/2019

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