Appalti

Speciale Sblocca-cantieri/3 - Mini-gara a tre operatori per gli affidamenti sottosoglia

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti non possono più aggiudicare gli appalti di lavori tra 40.000 e 150.000 euro con l'affidamento diretto, ma devono effettuare una mini-gara, coinvolgendo tre operatori economici.
Il decreto legge Sbocca-cantieri rivoluziona le norme del codice dei contratti in materia di affidamenti di valore inferiore alle soglie eorounitarie, assorbendo alcune delle novità introdotte con la legge di bilancio 2019 e introducendo alcune importanti novità nelle procedure.

La modifica normativa
Il comma 912 dell'articolo 1 della legge 145/2018 viene abrogato e la soluzione dell'affidamento diretto non viene ripresa nelle nuove norme che ritoccano il comma 2 dell'articolo 36 del Dlgs 50/2016 in relazione agli appalti di lavori nella fascia compresa tra 40.000 e 150.000 euro: per aggiudicarli, le amministrazioni dovranno sviluppare una procedura di gara, alla quale però dovranno invitare solo tre operatori economici (e non più dieci, come previsto dalla disposizione attualmente vigente).
Il decreto inserisce una nuova fascia intermedia, sempre dedicata all'affidamento di lavori, nei valori compresi tra i 150.000 e i 350.000 euro, per la quale prevede la procedura di confronto competitivo alla quale devono essere invitate almeno dieci imprese. Conseguentemente, la mini-gara con obbligo di invito a almeno quindici operatori resta solo nella fascia tra 350.000 e 1.000.000 di euro.
L'intervento correttivo non modifica le procedure di affidamento diretto per tutte le tipologie di appalti e quelle per l'affidamento di beni e servizi tra i 40.000 euro e le soglie eurounitarie, che prevedono la gara con invito ad almeno cinque operatori economici.

Prima la valutazione delle offerte
In tutte le procedure di confronto competitivo le stazioni appaltanti potranno prevedere la valutazione delle offerte prima della verifica dei requisiti: l'inversione della tradizionale sequenza tra la fase di ammissione e quella di valutazione delle offerte deve in ogni caso essere esplicitamente indicata negli atti di gara.
L'intervento di rispetto delle regole per le procedure sottosoglia determina anche la semplificazione delle modalità dichiarative dei requisiti in relazione alle procedure gestite nei mercati elettronici e, soprattutto, l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso.
Le stazioni appaltanti, infatti, pur dovendo applicare obbligatoriamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (opev) nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 95 (ad esempio, per l'affidamento di servizi ad elevata intensità di manodopera o per servizi intellettuali) in tutti gli altri casi potranno aggiudicare gli appalti di servizi, forniture e lavori di valore inferiore alle soglie eurounitarie sulla base del criterio del minor prezzo. Qualora volessero utilizzare il criterio dell'oepv aldifuori dei casi obbligatori, dovranno motivarlo.
La disposizione, unita all'abrogazione della lettera a) del comma 4 dell'articolo 95 (che regolava l'utilizzo del prezzo più basso per gli appalti di lavori sino a 2.000.000 di euro), consente ora alle amministrazioni di sviluppare le procedure di affidamento dell'esecuzione di opere con il criterio del minor prezzo nell'intera area del sottosoglia, quindi fino a 5.548.000 euro.

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