Appalti

Commissioni di gara illegittime se prima della nomina non sono stati fissati i criteri di competenza

di Stefano Usai

La nomina della commissione di gara avvenuta senza predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza, invalida tutti gli atti compiuti dall'organo collegiale e obbliga la stazione appaltante a rinnovare il procedimento di gara. In questo senso si è espressa la sentenza del Tar Veneto, Venezia, sezione III, n. 297/2019.

La nomina della commissione di gara
Il periodo precedente alla vigenza dell'albo dei commissari – posposta con atto del presidente dell'Anac al 16 aprile 2019 – si conferma come momento di estrema incertezza per i responsabili del procedimento e per le stazioni appaltanti in relazione alla costituzione del collegio di aggiudicazione negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Attualmente, le norme del codice dei contratti (in particolare l'articolo 77 e l'articolo 216, comma 12) non appaiono esaustive nell'indicare le disposizioni applicabili. Il comma 12 dell'articolo 216 si limita a stabilire che la competenza sulla nomina rimane in capo al soggetto che aggiudica la gara (e pertanto il dirigente/responsabile del servizio) previa determinazione di regole di «di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante». La norma, quindi, rinvia all'adozione di un atto di natura regolamentare – sulla falsariga di quanto fatto dall'Anac per le proprie commissioni di gara – che molti enti non hanno adottato.

La decisione
Nel caso di specie, il ricorrente pretendeva l'annullamento dell'aggiudicazione evidenziando l'illegittimità degli atti di nomina della commissione di gara carenti di adeguata motivazione e della previa individuazione dei criteri di competenza/trasparenza.
Il giudice ha condiviso l'assunto rilevando che i criteri non potevano trovarsi in atti (regolamentari) precedenti alla nomina della commissione di gara e neppure sono stati indicati nell'atto di nomina. In particolare, l'atto di nomina conteneva semplicemente un generico riferimento ai requisiti di esperienza ma assolutamente carente di «autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione». La determina si è limitata, in definitiva, a indicare semplicemente i nominativi dei soggetti individuati destinati a far parte del collegio.
Quindi, puntualizza il giudice, «il provvedimento di nomina della commissione risulta illegittimo, in quanto adottato in assenza di qualsiasi predeterminazione dei criteri di trasparenza e competenza e del tutto privo di un proprio specifico contenuto motivazionale, con conseguente illegittimità derivata degli ulteriori atti impugnati».
La conseguenza, evidentemente molto grave, si è sostanziata nell'annullamento dei vari atti compiuti dalla commissione dal momento del suo insediamento.
L'annullamento della determinazione di nomina della commissione, infatti, comporta - come confermato dall'orientamento giurisprudenziale consolidato - «il travolgimento, per illegittimità derivata, di tutti gli atti successivi della procedura fino all'affidamento del servizio ed impone quindi la rinnovazione dell'intero procedimento di gara, a partire dalla nomina della commissione (dall'accertamento della illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione deriva la illegittimità di tutti gli atti conseguenti del relativo procedimento fino alla aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto nonché l'obbligo dell'amministrazione di rinnovare il procedimento: Cons. St., Ad Pl. n. 13 del 2013, Consiglio di Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1292)».

La sentenza del Tar Veneto n. 297/2019

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