Appalti

L'accesso agli atti di gara non comporta il differimento del termine per impugnare l'aggiudicazione

di Giovanni F. Nicodemo

L'accesso ai documenti per avere piena conoscenza della motivazione del provvedimento e degli atti endo-procedimentali che l'hanno preceduto non comporta il differimento del termine ordinario di impugnazione. Lo stabilisce il Tar Lazio – Roma – Sezione III, sentenza n. 4152/2019.

Il caso
Il caso giunto all’attenzione del Giudice amministrativo si riferisce ad una gara di servizi. E la questione affrontata dal Tar Lazio riguarda la possibilità di far decorrere il termine per contestare i provvedimenti di gara dalla piena conoscenza delle motivazioni che ne hanno suggerito la adozione.
Nella specie, il ricorso è stato proposto a cinque mesi dall’aggiudicazione definitiva, e quindi in violazione del termine di trenta giorni di cui all’articolo 120 c.p.a..
La ricorrente, tuttavia, era già stata esclusa dalla gara e quindi non aveva ricevuto comunicazione del provvedimento di aggiudicazione proprio perché fuori dal novero dei soggetti concorrenti.
Pertanto, e su tale presupposto, ha ritenuto di poter gravare l’aggiudicazione dopo aver conosciuto il provvedimento mediante istanza di accesso.
Il Giudice amministrativo tuttavia si è mostrato di diverso avviso sostenendo che la piena conoscenza degli atti non provoca il differimento del termine decadenziale per fare ricorso, semmai consente la proposizione di motivi aggiunti.

La decisione
Il Giudice amministrativo con la decisione in esame ha chiarito che la mancata comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76, comma 5, lett. a) del Dlgs 50/2016, richiamato dall’articolo 132, comma 1, del Dlgs 50/2016 non esonera il ricorrente dall’assumere ogni iniziativa utile (tra cui per l’appunto una tempestiva richiesta per ottenere l'accesso agli atti di gara) e, conseguentemente, impugnare nei termini l'ammissione della controinteressata.
Già in un precedente caso il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che il termine per l’impugnazione dei provvedimenti di ammissione o di esclusione dalla procedura non è differito del numero di giorni necessari ad accedere agli atti della procedura; questi, anzi, vanno compresi nei giorni previsti dall’articolo 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm. per procedere all’impugnazione dei suddetti provvedimenti qualora l’operatore economico ritenga indispensabile conoscere gli atti della procedura e, per questo, presenti tempestiva istanza di accesso agli atti di gara (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 31 ottobre 2018, n. 6187).

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