Appalti

Niente più obblighi di trasparenza per le liste di ammessi ed esclusi alla gara

di Cristiana Bonaduce e Manuela Sodini

Anche gli obblighi di trasparenza tra le disposizioni toccate dal decreto Sblocca-cantieri. Il Dl 32/2019 è intervenuto sull'articolo 29 del codice dei contratti pubblici, sopprimendo il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1. In ragione di queste modifiche viene meno l'obbligo di pubblicare sul profilo della stazione appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente, nei successivi due giorni dalla data di adozione degli atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione che attesta l'assenza dei motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dandone comunicazione ai candidati e ai concorrenti sempre entro lo stesso termine di due giorni. Anac, nelle linee guida n. 4, sulle procedure per l'affidamento sottosoglia, ha specificato che l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).
Fino alle modifiche del decreto Sblocca-cantieri, dal momento in cui le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni venivano pubblicate decorreva il termine di trenta giorni per l'impugnazione, così come previsto dall'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo, comma abrogato dal medesimo decreto legge.
Peraltro, l'omessa impugnazione in base all'abrogato comma 2-bis dell'articolo 120 precludeva la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento.

Gli adempimenti abrogati
Quindi con il Dl Sblocca-cantieri sono stati abrogati gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed esclusi alla gara che consentivano la proposizione dei ricorsi con il rito cosiddetto superaccelerato, rito eliminato per effetto dell'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
Peraltro, questi obblighi di trasparenza, abrogati a partire dal 19 aprile scorso, sono stati recentemente oggetto di attestazione da parte delle strutture con funzioni analoghe agli Oiv in base alla delibera Anac n. 141/2019 con riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 da parte degli enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico, società a partecipazione pubblica non di controllo e associazioni, fondazioni e enti di diritto privato ricadenti nell'articolo 2-bis, comma 3, secondo periodo, del Dlgs 33/2013.

Nuovo obbligo
L'obbligo pubblicitario, ma non quello di trasparenza sul sito, è stato comunque in parte recuperato mediante l'introduzione del comma 2-bis all'articolo 76 del decreto legislativo 50/2016, che prevede l'obbligo di comunicare, mediante posta elettronica certificata, entro cinque giorni ai candidati e ai concorrenti il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione che attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Il termine per l'impugnazione è di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

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