Appalti

Appalti, lo stato di avanzamento fa scattare i termini per i pagamenti

di Alberto Barbiero

Le amministrazioni devono effettuare i pagamenti relativi agli stati di avanzamento degli appalti entro trenta giorni, salvo diverso termine stabilito nel contratto per giustificate ragioni, comunque non superiore a sessanta giorni.
L'articolo 5 della legge 37/2019 (la cosiddetta comunitaria) traspone nel sistema degli appalti pubblici (con vigenza dal 28 maggio) gli effetti della seconda direttiva pagamenti, riformulando l'articolo 113-bis del Dlgs 50/2016 e individuando in modo specifico i riferimenti per il versamento dei corrispettivi agli appaltatori, rispetto allo schema temporale ormai consolidato in base all'articolo 4, comma 4 del Dlgs 231/2002.
La disposizione stabilisce, anzitutto, al comma 1 che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni che decorrono dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il particolare dato normativo specifica quindi come momento di decorrenza del termine quello di formalizzazione del Sal (stato avanzamento lavori), rispetto al quale le amministrazioni devono emettere contestualmente (o al massimo entro sette giorni) i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo.

Servizi e forniture
L'applicazione del nuovo sistema anche ai servizi e alle forniture di beni emerge dal comma 2, il quale prevede che all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità (e comunque entro un termine non superiore a sette giorni) il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento per l'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni a decorrereo dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e perché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da alcune sue caratteristiche. Conseguentemente il nuovo quadro di riferimento determina per gli appalti di lavori nei quali in corso di esecuzione non siano previsti collaudi il pagamento entro trenta giorni dall'adozione di ogni Sal e, in relazione al collaudo finale, entro trenta giorni dall'esito positivo.
Per gli appalti di servizi e di forniture (nei quali la verifica di conformità in corso di esecuzione è spesso sistematizzata in relazione a scansioni temporali anche brevi), il pagamento deve avvenire entro trenta giorni dall'esito positivo delle verifiche.
Sia nell'ambito dei lavori sia in quello dei servizi e delle forniture il termine di pagamento può essere esteso a un massimo di sessanta giorni, ma sulla base di una specifica indicazione contrattuale e solo quando sussistano ragioni connesse agli elementi peculiari dell'appalto (si pensi a particolari tipologie di prestazioni con consegna immediata).
In entrambe le macro-tipologie di appalti il responsabile unico del procedimento è tenuto a rilasciare, contestualmente all'adozione dei Sal o all'esito del collaudo o della verifica, il certificato di pagamento, in rapporto al quale l'appaltatore emetterà la fattura elettronica: l'emissione del certificato può essere posticipata al massimo di sette giorni.
La nuova disposizione chiarisce, peraltro, che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera (articolo 1666, comma 2, del codice civile).

Le penali
Il comma 4 del riformulato articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici replica il comma 2 della disposizione originaria, che configura la disciplina per l'applicazione delle penali negli appalti pubblici, confermando che la loro definizione deve essere operata dai contratti, commisurandole ai giorni di ritardo e in misura proporzionale rispetto all'importo contrattuale o alle prestazioni, assumendo a riferimento per il calcolo della misure giornaliera il range di valore compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
Le stazioni appaltanti devono peraltro determinare le penali in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, considerando che in caso di sommatoria, il superamento del valore del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale si fconfigura come causa di risoluzione del contratto stesso.

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