Appalti

Decreto crescita, la tassa sulle gare esclude gli enti locali - Incognita per Asl e ospedali

di Alberto Barbiero

Molte stazioni appaltanti (non tutte) dovranno prevedere nel quadro economico dell'appalto l'accantonamento del contributo per il fondo salva-opere, da applicare sul ribasso effettuato dall'aggiudicatario.
Il maxiemendamento al decreto Crescita, depositato dai relatori nella fase di esame in commissione alla Camera dei deputati, prevede l'istituzione presso il ministero delle Infrastrutture di un fondo destinato alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle imprese subappaltatrici e dei subfornitori nei casi di apertura di una procedura di crisi a carico dell'appaltatore. Il fondo sarà alimentato mediante il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario nelle gare per appalti pubblici di lavori con una base d'asta di valore superiore ai 200mila euro, nonché in quelle per beni e servizi con una base d'asta di valore superiore ai 100mila euro.

Soggetti obbligati
Il contributo non può gravare in alcun modo sull'aggiudicatario e dovrà quindi essere corrisposto dalle stazioni appaltanti, che lo dovranno prevedere in una specifica voce del quadro economico dell'appalto conseguente all'aggiudicazione.
Ipotizzando ad esempio un appalto di lavori del valore di un milione con un ribasso del 10 per cento (quindi di 100mila euro) effettuato dall'aggiudicatario, dal risparmio conseguente la stazione appaltante deve prelevare lo 0,5 per cento (quindi nel caso 500 euro) e versarlo al fondo istituito presso il Mit.
La disposizione esclude dall'applicazione del contributo un'ampia serie di stazioni appaltanti, ossia i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni.
Il versamento dovrà invece essere effettuato dalle stazioni appaltanti che siano amministrazioni statali, enti pubblici economici e non, università e camere di commercio, nonché dagli organismi partecipati (società, fondazioni) o controllati (aziende pubbliche di servizi alla persona) di varia natura. Più complesso riguarda l'inquadramento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in ragione della loro connotazione come organismi controllati dalle Regioni.

Erogazione del contributo
Il sistema per l'erogazione del contributo parte dalla segnalazione effettuata alla stazione appaltante dai subappaltatori o dai subfornitori in ordine alla mancata corresponsione di quanto loro dovuto da parte dell'appaltatore.
L'amministrazione verifica entro trenta giorni la spettanza e l'entità dei crediti, determinando pertanto la possibilità di accesso al fondo da parte delle imprese non pagate.
Sarà il ministero delle Infrastrutture, con un decreto, a definire le modalità operative per la costituzione e per l'erogazione del fondo ma le amministrazioni devono considerare che l'esplicita dichiarazione di immediata operatività delle disposizioni sul contributo salva-gare comporta per esse implicazioni immediate sotto il profilo gestionale.
Anzitutto, per i crediti ancora non corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le stazioni appaltanti dovranno anticipare il contributo, provvedendo al versamento al fondo.
In secondo luogo, in tutte le procedure di gara in fase di affidamento (comprese quelle ormai all'aggiudicazione), le amministrazioni devono definire e accantonare il contributo, per riportarlo poi al fondo speciale.
Una terza implicazione è costituita dall'adeguamento delle procedure contabili, che dovranno prevedere, al momento dell'aggiudicazione, la costituzione di uno specifico impegno (o sub-impegno) relativo al versamento del contributo al fondo.

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