Appalti

Anac, «sì» all'integrazione della firma dell'offerta tranne in caso di provenienza del tutto incerta

di Stefano Usai

Il soccorso istruttorio integrativo (articolo 83, comma 9, del codice dei contratti) può essere utilizzato per sanare residuali diffetti delle sottoscrizioni delle offerte tecnico/economiche. L'integrazione/completamento deve ritenersi ammissibile, in particolare, nel caso in cui le offerte non siano assolutamente anonime e quindi con esclusione dei casi di assoluta incertezza sulla provenienza.
In questi termini si è espressa l'Anac con la delibera parere n. 420/2019.

Il soccorso istruttorio integrativo
L'Autorità torna sulla questione dei rapporti tra carenze nella sottoscrizione delle offerte tecniche ed economiche e soccorso istruttorio integrativo (ovvero la fattispecie che consente all'appataltore di correggere errori formali della documentazione prodotto e finanche integrare carenze della stessa).
L'ammissibilità di correzioni successive alle sottoscrizioni delle offerte è uno degli aspetti di maggiore delicatezza sia per le esigenze di segretezza delle stesse, sia per il fatto che, in particolare, la sottoscrizione delle proposte tecnico/economiche esprime l'impegno dell'appaltatore verso la stazione appaltante e non rappresenta una mera dichiarazione di scienza.
Se nel secondo caso – al netto delle false dichiarazioni – nulla osta sull'ammissibilità del soccorso istruttorio integrativo, nel primo l'ammissibilità delle «correzioni» dev'essere contemperata con i superiori principi della par condicio tra i competitori. Nel caso specifico l'operatore economico ha posto all'Anac la questione dell'ammissibilità o meno del soccorso integrativo nel caso dell'offerta presentata da un raggruppamento ma firmata dalla sola mandataria e «non anche delle altre imprese che compongono il raggruppamento».

Il parere
L'Anac rammenta di aver affermato, già con la determinazione n. 1/2015 (che conteneva le prime indicazioni sull'applicabilità del soccorso integrativo come introdotto nel pregresso codice degli appalti), che la sottoscrizione delle domande e delle offerte, pur rappresentando un elemento imprescindibile (essenziale) della documentazione di gara non impatta «sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta». Pertanto, eventuali carenze possono ritenersi sanabili «fermo restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza» .
Ciò che ha rilevanza in ultima analisi, secondo l'Anac, è che la stazione appaltante risulti tutelata dalla riconducibilità dell'impegno assunto con la presentazione delle proposte tecnico/economiche. Pertanto, se non v'è dubbio che l'offerta sia riconducibile «al suo presentatore, vincolandolo all'impegno assunto», il responsabile unico - quale dominus del procedimento - non ha spazio per «interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (delibera del 20 dicembre 2017 n. 1358 ; parere del 5 agosto 2014 n. 24 ; delibera del 7 settembre 2016 n. 953 ; parere del 4 febbraio 2015 n. 10 ; sentenza Consiglio di Stato, sezione V, 21 novembre 2016 n. 4881)».
Verificandosi queste condizioni sostanziali e in particolare «ogniqualvolta la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa» si è in presenza di una mera irregolarità da ritenere sanabile mediante il soccorso istruttorio.
Circostanze simili non sono idonee a cagionare l'immediata e automatica estromissione dalla procedura selettiva «(delibera del 27 aprile 2017 n. 432 ) specie con riferimento ai casi d'incompleta sottoscrizione, come nel caso della sottoscrizione dell’offerta da parte di alcuni e non tutti i componenti del raggruppamento (si veda anche Tar Toscana, sezione I, 31 marzo 2017 n. 496; Consiglio di Stato, sezione V, 10 settembre 2014 n. 4595; Tar Lazio, sezione I, 16 giugno 2016 n. 6923)».
Alla luce di quanto espresso, le ipotesi di estromissione per vizi di questo tipo devono considerarsi oggettivamente residuali, si pensi per esempio al caso delle offerte trasmesse con l'utilizzo delle piattaforme telematiche in cui, effettivamente, l'offerente non può mai essere ritenuto incerto.

La delibera dell'Anac n. 420/2019

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