Appalti

Offerta troppo bassa, arrivano i chiarimenti del Mit per il calcolo della soglia di anomalia

di Alberto Barbiero

Le stazioni appaltanti devono rilevare le offerte anormalmente basse nelle gare con il minor prezzo applicando le due nuove formule introdotte nel codice dei contratti pubblici dalla legge 55/2019, potendo ora contare su un'interpretazione risolutiva del Mit sulla maggiore criticità operativa.

Le sequenze di calcolo
Le amministrazioni devono applicare le sequenze di calcolo definite dai nuovi commi 2 e 2-bis dell'articolo 97 del Dlgs 50/2016, avendo ora un quadro certo, grazie a un parere del Ministero delle infrastrutture sull'applicazione di una formula decrementale che aveva determinato interpretazioni contrastanti.
Le due disposizioni prevedono un sistema di calcolo per la rilevazione delle offerte anormalmente basso differenziato, a seconda che alla gara siano ammesse offerte in numero pari o superiore a quindici (comma 2) oppure in numero inferiore a tale soglia (comma 2-bis). I due percorsi non devono invece essere effettuati quando alla gara siano ammesse offerte in numero inferiore a cinque.
In entrambe i casi la stazione appaltante deve applicare un algoritmo dettagliatamente descritto dalle nuove norme, che per le gare con più di quindici offerte conduce al calcolo di una soglia-base e al decremento della stessa , mentre nelle gare con meno di quindici offerte porta alla determinazione di una soglia che può essere assoggettata a due metodologie di calcolo correttivo, qualora il rapporto che la definisce sia inferiore o superiore a un certo indicatore.
L'individuazione delle offerte anormalmente basse a seguito dell'applicazione dei due sistemi di calcolo comporta l'applicazione del meccanismo di esclusione automatica regolato dal comma 8 dello stesso articolo 97 del Dlgs 50/2016, a condizione, tuttavia, che l'appalto sia di valore inferiore alle soglie Ue e non sia stato qualificato dalla stazione appaltante come di rilevanza transfrontaliera nonché che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

Difficoltà applicativa
Nella sequenza di operazioni definita dal comma 2, il nuovo dato normativo ha tuttavia evidenziato una difficoltà applicativa, a causa di una formulazione eccessivamente sintetica di una parte descrittiva dell'algoritmo. La lettera d) della disposizione, infatti, stabilisce che la soglia calcolata deve essere decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi effettuata nella prima operazione, applicato allo scarto medio aritmetico definito nel secondo passaggio della sequenza.
A fronte della difficile interpretazione sul prodotto delle due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi, la Regione Toscana ha chiesto un chiarimento al Mit, che lo ha reso chiarendo che nell'algoritmo il decremento deve essere calcolato considerando il prodotto derivante dalla moltiplicazione del primo decimale dopo la virola della somma dei ribassi con il secondo. L'interpretazione è stata resa nota dal soggetto aggregatore gestore della piattaforma telematica Start, con un comunicato inviato martedì scorso alle stazioni appaltanti e agli operatori economici iscritti, con il quale è stata ufficializzata l'interpretazione resa dagli uffici del ministero.
Il Mit ha infatti evidenziato che l'algoritmo da utilizzare per implementare quanto disposto dall'articolo 97, comma 2 del codice è il seguente:

Sa = M + S x[1-(c1xc2/100)]

dove

Sa = soglia di anomalia

M = media aritmetica calcolata come descritto alla lettera a) dell'articolo 97, comma 2 S = scarto medio aritmetico

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi.

Il comunicato

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