Appalti

Aggiudicazione annullata, no alla «proroga tecnica» per risarcire l'impresa che ha vinto in giudizio

di Giovanni F. Nicodemo

L’esecuzione in forma specifica della sentenza che assegna il contratto ad impresa diversa dall’esecutrice dell’aggiudicazione del servizio non può essere realizzata con lo strumento della cosiddetta «proroga tecnica», in quanto tale istituto ha una diversa funzione e, segnatamente, quella di assicurare, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento, l’erogazione del servizio. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione V con la sentenza n. 4267/2019.

Il caso
La vicenda giunta all’attenzione del Consiglio di Stato ha ad oggetto l’ottemperanza della decisione del Giudice amministrativo resa in una controversia in materia di servizi. Poiché la decisione di merito, che stabilisce l’aggiudicazione a favore della ricorrente, giunge quando l’appalto era già stato eseguito da altra impresa, la stazione appaltante si è rivolta al Giudice dell’ottemperanza per chiedere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza.
Pertanto l’Amministrazione, in ragione dell’ormai conclusa esecuzione del contratto biennale oggetto di gara, con la propria richiesta di chiarimenti rivolta al Consiglio di Stato sostiene che il ristoro pieno dell’impresa vittoriosa si sarebbe potuto realizzare solo con l’affidamento del servizio per l’intera durata del contratto originario, prospettando in questo senso anche la possibilità di attivare la «proroga tecnica».
Il Giudice amministrativo però ha respinto tale conclusione definendola come un atipico affidamento «diretto», per la stessa durata contrattuale dell’affidamento ormai conclusosi, del medesimo servizio all’originaria avente titolo. E per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

La decisione
I Giudici di Palazzo Spada chiariscono che lo strumento della cosiddetta «proroga tecnica» – istituto volto ad assicurare che, nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello stesso non subisca soluzioni di continuità, deve essere attentamente motivato alla luce delle oggettive esigenze del caso concreto, rappresentando un’ipotesi del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali (si vedano Consiglio di Stato, Sezione V, 29 maggio 2019, n. 3588; Sezione V, 17 gennaio 2018, n. 274; Sezione III, 3 aprile 2017, n. 1521).
In questi termini, deve escludersi, in linea di principio, che lo stesso possa assolvere a funzioni diverse da quelle strettamente strumentali di cui si è detto, ad esempio per assolvere, di fatto ed indirettamente, a funzioni risarcitorie.
Del resto, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione si determini alla proroga del rapporto, tale scelta dovrà essere analiticamente motivata, non essendo all’uopo sufficiente che la stazione appaltante si sia espressamente riservata una tale possibilità nelle previsioni della lex specialis di gara, dovendo in ogni caso la stessa chiarire in modo puntuale le ragioni per le quali ritiene di discostarsi dal principio generale dell’indizione di una nuova procedura (si veda Consiglio di Stato, Sezione VI, 24 novembre 2011, n. 6194) e la strumentalità di ciò al miglior perseguimento del pubblico interesse.

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