Appalti

Anche un farmacista può guidare la commissione di gara sugli appalti di vigilanza

di Giovanni F. Nicodemo

A proposito della competenza professionale dei commissari di gara il requisito dello ‘specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto’ deve essere inteso nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari debba essere riferita ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.
Quindi, la commissione di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza dei magazzini farmaceutici può essere presieduta da un farmacista. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del n. 5058/2019.

Il caso
Il caso si riferisce ad una gara per l’affidamento del servizio di vigilanza. Nella specie è stata contestata la legittimità della composizione della commissione, perché, ad avviso del ricorrente, formata da componenti privi della dovuta competenza.
In particolare la commissione era presieduta da un farmacista, e gli altri componenti erano un laureato in giurisprudenza funzionario di Asl con compiti amministrativi, un perito industriale elettronico addetto alla manutenzione dei servizi elettrici, altro laureato in giurisprudenza con incombenze amministrative ed un ingegnere con cognizione in materia di gare.
La censura tuttavia è stata respinta sia dal Giudice territoriale che dal Consiglio di Stato in quanto nel caso di specie la gara non si poteva segnalare per la sua alta specializzazione, essendo ragionevolmente un tipo di gara ripetitivo e non rinvenendo quindi ragioni sufficienti, ad esempio, per la ricerca di professionalità esterne alla stazione appaltante.

La decisione
La questione giuridica giunta all’attenzione del Consiglio di Stato ha riguardato la portata applicativa della disposizione recata all’articolo 78 del Codice dei contratti pubblici laddove stabilisce che i commissari di gara devono possedere comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.
A proposito i Giudici di Palazzo Spada hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che in materia stabilisce  come il riferimento normativo al ‘settore’ sta a significare che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell'area tematica oggetto dell'appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi (così, da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione V, 1 ottobre 2018 n. 5603; id., Sezione IV, 20 aprile 2016, n. 1556; id., Sezione V, 18 giugno 2018, n. 3721, 15 gennaio 2018, n. 181, 11 dicembre 2017, n. 5830).
In altri termini la giurisprudenza amministrativa ritiene che il Codice degli appalti non richiede una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto. La presenza, pertanto, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto (si veda Consiglio di Stato, VI, 10 giugno 2013, n. 3203).
Deve segnalarsi, infine, che per la giurisprudenza amministrativa la composizione plurale dell’organo è finalizzata a garantire proprio la presenza al suo interno di uno spettro ampio di competenze, e ciò senza esigere necessariamente che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto della gara (in termini Tar L'Aquila sez. I, 8 giugno 2017, n. 248).

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