Appalti

Servizi culturali con gara e contributi per gli eventi secondo le regole Ue

di Alberto Barbiero ed Enrica Daniela Lo Piccolo

Le amministrazioni locali devono rispettare i principi dell'ordinamento euro-unitario nelle procedure per l'erogazione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni culturali e devono effettuare procedure di gara per l'affidamento dei servizi culturali.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato che nel settore dell'organizzazione dei servizi culturali c'è un mercato con significative dinamiche concorrenziali, che comporta lo sviluppo di procedure rispettose dei principi comunitari.

Contributi
Con il provvedimento AS 1588, l'Agcm ha chiarito che l'erogazione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni culturali deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, in quanto tali risorse sono veicolate in un settore nel quale è presente un significativo numero di operatori che genera dinamiche concorrenziali.
Gli enti devono quindi comporre un sistema criteriale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990, che valorizzi il confronto tra le proposte progettuali dei diversi soggetti interessati a ottenere contribuzioni pubbliche, non potendo erogare le sovvenzioni sulla base di una relazione diretta.

Gare
Quando invece le amministrazioni intendono affidare appalti per servizi per l'organizzazione di manifestazioni o di eventi culturali (determinando quindi un confronto nel particolare mercato di queste attività), l'Agcm nel provvedimento AS 1593 specifica che devono essere sviluppate procedure selettive, volte a sollecitare il confronto tra gli operatori economici.
Il ricorso all'affidamento diretto a un unico soggetto, in base all'articolo 63, è possibile solo per le fattispecie indicate nel comma 2, in alcuni casi del comma 3 e nel comma 5, mentre in tutte le altre ipotesi regolate dalla stessa disposizione deve essere effettuata una procedura competitiva a inviti, secondo il format definito dal comma 6.

Consultazione preliminare e rotazione
L'Agcm evidenzia che che lo svolgimento di un'adeguata consultazione preliminare di mercato, nelle ipotesi in cui la fornitura o il servizio rivesta carattere di infungibilità, costituisce un passaggio imprescindibile della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in quanto, in ossequio al principio di concorrenza, essa risulta strumentale a verificare se esista un mercato di riferimento e a selezionare gli operatori economici tra i quali scegliere l'affidatario.
Inoltre, l'Autorità evidenzia come, nei casi di ricorso alla procedura negoziata disciplinata dall'articolo 63 del Dlgs 50/2016, assuma particolare rilievo l'osservanza del principio di rotazione, in quanto il rispetto dello stesso mira a garantire la contendibilità degli affidamenti pubblici in contesti di confronto concorrenziale affievolito, e mira altresì ad evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo all'affidatario uscente, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa.
L'Agcm, nello stesso provvedimento, chiarisce che in relazione a particolari tipologie di servizi nello specifico settore le amministrazioni devono rispettare anche le regole speciali: per i servizi di assistenza al pubblico per i siti e i beni culturali, l'articolo 117 del Dlgs 42/2004 prevede una gara con procedura ad evidenza pubblica, per cui in tal caso gli enti non possono fare ricorso a percorsi semplificati.

Il provvedimento dell'Agcm AS1588

Il provvedimento dell'Agcm AS1593

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