Appalti

Il diritto di accesso si allarga alle email fra i commissari di concorso

immagine non disponibile

di Pietro Alessio Palumbo

Le email tra commissari di concorso utilizzate per la discussione di opinioni pertinenti alla procedura hanno (anche) funzione pubblicistica per cui nessun divieto d'accesso può derivare dal fatto che i commissari abbiano fatto uso di pc privati, ovvero che le e-mail non siano state acquisite agli atti della procedura, ovvero che contengano informazioni confidenziali o persino a tratti riferimenti alla vita privata dei commissari. Con la sentenza n. 193/2019 il Tar Abruzzo apre una nuova breccia per la trasparenza e la pubblicità delle procedure di concorso pubblico.

La vicenda
Un candidato a un concorso presso un ente pubblico aveva formulato istanza d'accesso agli atti della procedura, considerando compresi tra gli stessi i messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della commissione di concorso. Perdurando l'inerzia dell'ente, il candidato ha presentato ricorso al Tar.
Nella relazione depositata in giudizio, l'amministrazione resistente ha rappresentato che, pur consapevole degli obblighi imposti dal diritto d'accesso, non aveva potuto soddisfare la richiesta del candidato, non essendo in possesso del materiale richiesto.
L'ente ha precisato che le e-mail reclamate erano intercorse tra i membri della commissione facendo uso di computer privati.
Secondo l'ente inoltre il rimedio dell'accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere una Pa a formare nuovi atti. L'ente ha infine evidenziato che il contenuto delle e-mail scambiate tra terminali privati avrebbe potuto essere di natura confidenziale e persino includere riferimenti alla vita privata dei commissari.

Trasparenza e pubblicità a giudizio del Tar
Chiamato a dirimere la questione, di fronte al potenziale coinvolgimento di interessi di tutela della privacy, il Tar ha innanzitutto disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei membri della commissione autori delle e-mail in questione, affinché potessero rappresentare esigenze di riservatezza.
Tuttavia nonostante la parte ricorrente avesse diligentemente adempiuto all'ordine di integrazione depositando le cartoline di ricevimento, nessuno degli interpellati si è costituito in giudizio.
Ciò posto, il Tar ha evidenziato che da uno dei verbali del concorso risulta che il segretario della commissione ha inviato il verbale medesimo ai commissari concorsuali i quali, dopo discussione collegiale, hanno predeterminato i criteri di valutazione rendendo proprio con il mezzo delle e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei parametri di selezione concordati.
Secondo il Tar, dagli atti di causa è desumibile che la riunione collegiale è servita per avere uno scambio sincrono e progressivo di opinioni, già ampiamente discusse proprio mediante messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della commissione.
Da queste evidenze procedurali il Tar ha ritenuto chiaramente desumibile che le email in questione ben hanno avuto a oggetto l'esercizio di funzioni di natura pubblicistica e che le email sono quindi pertinenti alla procedura concorsuale pubblica in questione.
Il corollario è che i messaggi di posta elettronica intercorsi tra i commissari non possono essere qualificati semplicisticamente quale corrispondenza privata (come opposto dall'ente pubblico coinvolto).
Cionondimeno è ovviamente fatta salva la possibilità, in sede di acquisizione, di stralciare le frasi o gli incisi o comunque i contenuti che invece esulano dalla procedura concorsuale. Le email implicate quindi, proprio perché richiamate nel verbale concorsuale analizzato, devono essere acquisite al procedimento.
Ne consegue che l'amministrazione non può certo giustificare la mancata soddisfazione della richiesta di accesso agli atti attraverso la propria stessa inottemperanza a un obbligo di acquisizione documentale e i commissari di concorso sono obbligati a collaborare con l'amministrazione depositando le e-mail richiamate.

La sentenza del Tar Abruzzo n. 193/2019

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©