Appalti

Non si può essere esclusi dalla gara d'appalto per un debito con il fisco non accora accertato

di Gianluigi Delle Cave

Con sentenza n. 758 del 16 agosto 2019, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha chiarito come - ai fini dell’esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica per irregolarità fiscale degli operatori economici - rilevino solo ed esclusivamente i debiti fiscali ‘definitivamente accertati’.

L’approfondimento
In particolare, il Cga per la regione Siciliana ha preliminarmente sottolineato come la disciplina nazionale in tema di esclusione dalla gare per irregolarità fiscale sia «molto garantista nei confronti del privato e non del tutto coordinata con il diritto tributario».
Ed infatti, rilevano, in senso escludente, solamente i debiti fiscali definitivamente accertati, vale a dire «quelli non contestati in giudizio nei termini di legge ovvero se contestati confermati dal Giudice tributario sulla base di una sentenza non più soggetta ad impugnazione»; con la conseguenza che la «proposizione di un ricorso dinanzi alla competente commissione tributaria (o di un appello o di un ricorso per cassazione), quand’anche manifestamente infondato, è comunque sufficiente a determinare (a perpetuare) la non definitività del debito e, in ultima analisi, a permettere nelle more la partecipazione alle gare», ciò a scapito, de facto, degli altri concorrenti che siano invece (del tutto) in regola con il fisco.
Il Giudice di seconde cure ha, altresì, evidenziato come la previsione della direttiva 24/2014 – che permette, in sintesi, alle stazioni appaltanti di valutare anche l’esistenza di debiti non ancora definitivi, sulla base di un prudente apprezzamento e attraverso una causa di esclusione di tipo facoltativo – «non è stata recepita nel nostro sistema, neppure in occasione dell’ultimo intervento dedicato alla modifica di talune parti del Codice dei contratti del 2016 (con il Dl n. 32/2019 e la legge di conversione n. 55/2019)».
Pertanto, si intende - secondo la legislazione in materia di contratti pubblici - che qualunque debito, per quanto rilevante in termini economici, purché (e finché) ancora oggetto di un giudizio tributario (proponibile o) pendente, «non potrà essere motivo di esclusione ai sensi dell’articolo 80, comma 4, Codice dei contratti del 2016».
Del resto, secondo il Cga regione Siciliana, l’articolo 80 del Dlgs n. 50/2016, nel fare riferimento a ‘sentenze e atti non più soggetti ad impugnazione’ sembra scritto proprio «pensando essenzialmente alle pretese fiscali (che sono) oggetto di avvisi di accertamento, la cui inoppugnabilità o la cui conferma in giudizio rende ‘definitivamente accertate’ le violazioni (ossia gli omessi pagamenti, nella soglia minima ritenuta rilevante) del contribuente».
Meno chiara, invece, sembrerebbe la circostanza per cui, a fronte di un avviso di accertamento divenuto già definitivo ovvero inoppugnabile, «possa bastare l’impugnazione della cartella di pagamento, quale atto di riscossione esecutivo di detto avviso, per permettere al contribuente di invocare – magari a distanza di anni dal verificarsi del presupposto - la non definitività della sua irregolarità».

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