Appalti

Accesso civico, vietato intralciare la Pa

di Pietro Alessio Palumbo

Non di rado nella prassi si riscontra che l'accesso civico viene utilizzato per aggirare i limiti posti all'accesso tradizionale. Tuttavia, il rapporto tra le due fattispecie di accesso non è di continenza ma di scopo e quindi di ben distinta utilizzabilità. In altre parole, i fini dei due istituti, sebbene talvolta cumulabili, restano differenziati. La valutazione della richiesta di accesso civico da parte dell'ente pubblico va di conseguenza svolta con prudente attenzione affinché non se ne faccia un «uso malizioso», volto al mero intralcio all'attività della pubblica amministrazione, o magari, secondo una lettura diversa di buona fede, per soddisfare un interesse di natura egoistica che comunque resta incongruente con le finalità pubblicistiche del nuovo istituto di trasparenza. Con la sentenza n. 5702/2019, il Consiglio di Stato ha delineato i precisi argini dell'istituto dell'accesso civico insegnando che esso va utilizzato senza sviamenti dalla sua funzione volta a finalità partecipative e di leale collaborazione tra cittadini e istituzioni.

La vicenda
Il titolare di alcuni esercizi commerciali siti in edifici soggetti a procedimenti di condono edilizio aveva istaurato un contenzioso con un Comune circa l'improcedibilità della sua istanza di agibilità. Il Tar ha respinto il ricorso e il titolare degli esercizi ha inoltrato un'istanza di accesso agli atti. Istanza d'accesso cumulativamente tradizionale e civico. L'interessato chiedeva copia di tutte le licenze commerciali, di qualunque natura rilasciate dal Comune, dei certificati di agibilità, delle domande di condono evase o ancora in corso. Il Comune ha respinto l'istanza in quanto rivolta a un controllo generalizzato e ispettivo sul suo operato. Il titolare ha adito il Tar che ha respinto la pretesa circa l'accesso tradizionale, accogliendo invece quello civico quale strumento di trasparenza dell'azione concreta della Pa e condizione per il controllo diffuso. Il Comune ha depositato appello al Consiglio di Stato.

La decisione
Il Consiglio di Stato ha affermato il carattere emulativo della richiesta massiva. Non solo ha escluso che le esigenze di cura e difesa di interessi giuridici siano tutelabili fino al punto d'ammettere istanze d'accesso di contenuto del tutto indeterminato o riferite a rapporti estranei alla sfera giuridica del richiedente ma ha chiarito anche che il diritto all'accesso ordinario comporta sempre un accertamento "concreto" dell'esistenza di un interesse differenziato della parte. L'accesso è solo strumentale alla verifica dei presupposti di fatto all'esercizio di una potenziale azione in giudizio, mai può essere utilizzato per la ricerca generale di lacune o manchevolezze, dando luogo a una richiesta ostensiva meramente esplorativa. Il Consiglio di Stato ha evidenziato per altro verso che, stante il gioco di similitudini e differenze che lega la disciplina dell'accesso civico a quello tradizionale, sebbene i due tipi di accesso siano tra loro paralleli, restano diversi e certo non sovrapponibili. In altre parole non è possibile derivare la medesima utilità giuridica indifferentemente agendo in qualità di mero cittadino o con l'accesso ordinario di parte, magari perché si prospetta la titolarità di una data situazione soggettiva. A ben vedere l'accesso civico generalizzato soddisfa un'esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su diritti e libertà singolari. Il nuovo diritto d'accesso non può essere di tenore egoistico. Pertanto, l'accesso civico, che concerne anche e soprattutto gli atti e documenti non pubblicati o che la Pa non ha inteso pubblicare, non è utilizzabile come surrogato di quello tradizionale, ordinario, qualora non ve ne siano i presupposti giuridici.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5702/2019

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