Appalti

Permesso di costruire in deroga, la competenza è del responsabile dell'ufficio tecnico

di Amedeo Di Filippo

Il rilascio del permesso di costruire in deroga spetta al responsabile dell'ufficio tecnico comunale, mentre il consiglio comunale si limita ad una mera valutazione in ordine alla sussistenza di un pubblico interesse. Lo afferma la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7228/2019.

Il caso
Il Tar Calabria ha respinto il ricorso presentato da una società, titolare del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato polifunzionale con annessa palestra da destinare a uso pubblico, contro l'opposizione alla stipula della convenzione da parte del Comune. La società ha proposto appello, considerando che il responsabile dell'ufficio tecnico comunale non aveva alcun potere di sindacare il merito della delibera con cui il consiglio comunale aveva approvato la richiesta di cambio di destinazione d'uso, la conformità urbanistica, il rilevante interesse pubblico del progetto, lo schema di convenzione e disposto che il responsabile provvedesse alla stipula e al rilascio del permesso. È stato sostenuto che, mentre l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa, a cui si collega lo schema di convenzione, rientra nella competenza del consiglio comunale, la firma della convenzione deve essere effettuata dal dirigente, il quale risulta vincolato in tale attività. Pertanto, qualora questi avesse voluto respingere l'istanza del privato, avrebbe dovuto rimettere nuovamente la decisione al consiglio.

Consiglio vs responsabile
La quarta sezione del Consiglio di Stato non ha condiviso questa tesi e ha respinto l'appello. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio e rappresenta l'espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del consiglio comunale, chiamato a operare una comparazione tra l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l'interesse costruttivo. Nell'ambito di questo procedimento, il consiglio comunale è dunque chiamato a comparare l'interesse pubblico con quello del privato, gli uffici tecnici devono istruire la pratica.
Nel caso di specie, ferma l'insindacabilità nel merito della decisione del consiglio comunale, ha ragione il Tar Calabria quando sostiene che la valutazione della compatibilità con gli strumenti urbanistici, ai fini del rilascio del permesso in deroga, rientra nella competenza dell'ufficio tecnico che, nell'esercizio della propria verifica in ordine alla fattibilità tecnica dell'opera, non è vincolato dalla precedente delibera del consiglio, che si è già espresso circa la valutazione della sussistenza dell'interesse pubblico dell'intervento.

Il permesso in deroga
I giudici di Palazzo Spada, poi, hanno valutato negativamente anche il secondo motivo di ricorso correlato al fatto che l'ambito del permesso di costruire in deroga viene circoscritto dalla legge esclusivamente ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi. Con riferimento alle destinazioni d'uso, l'ammissibilità della deroga è limitata ai soli interventi di ristrutturazione edilizia attuati anche in aree industriali dismesse e previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione. Essendo, nel caso specifico, un progetto relativo a un immobile in area destinata alla realizzazione di opere di interesse collettivo, bene ha fatto il responsabile dell'ufficio tecnico comunale a negare il rilascio del permesso in deroga, non integrando la descritta ipotesi eccezionale, posto altresì che la destinazione "commerciale" è incompatibile con quella "polifunzionale" e il mutamento richiede l'adozione di una variante al Prg.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 7228/2019

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