Appalti

Niente incentivi tecnici se l'affidamento dell'appalto è senza gara

di Amedeo Di FIlippo

Non sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture né qualora il Rup svolga, com'è usuale, le funzioni di direttore dell'esecuzione. Lo ha affermato la Corte dei conti del Veneto con la deliberazione n. 301/2019.

I quesiti
Due i quesiti posti in merito alla corretta applicazione della norma sugli incentivi per funzioni tecniche per appalti relativi a servizi e forniture di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, che impegna ogni amministrazione aggiudicatrice a destinare a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 percento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. L'80 percento delle risorse è ripartito con le modalità e i criteri previsti dalla contrattazione decentrata integrativa, sulla base di apposito regolamento, tra il Rup, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche e i loro collaboratori. Il restante 20 percento è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
Col primo quesito si chiede se l'incentivo è subordinato all'esperimento di una gara o di una procedura comparativa, posto che gli affidamenti di importo inferiore a 40mila euro possono avvenire in via diretta anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In questi casi si è infatti soliti pubblicare una richiesta di manifestazione d'interesse in base all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, in esito alla quale vengono chiesti i preventivi ai soggetti che hanno manifestato l'interesse e, una volta valutati, si procede all'affidamento. In questi casi, chiede il sindaco, si configura una procedura comparativa che possa costituire presupposto per la costituzione del fondo e l'erogazione degli incentivi?
Il secondo quesito riguarda il fatto che l'articolo 113 del Codice subordina l'attribuzione dell'incentivo alla nomina del direttore dell'esecuzione. Poiché quel ruolo è svolto spesso dal Rup, si chiede se nel caso di coincidenza delle funzioni possano essere accantonate le relative risorse e distribuire l'incentivo.

Gli incentivi
La posizione della sezione Veneto è negativa per entrambi i quesiti. Ha ricordato innanzi tutto che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa e, relativamente agli appalti relativi a servizi e forniture, solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione. Circostanza, quest'ultima, che ricorre soltanto negli appalti di importo superiore a 500 mila euro ovvero di particolare complessità.
In mancanza di una procedura di gara, il comma 2 dell'articolo 113 non prevede l'accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione. Consegue che non è possibile riconoscere gli incentivi nei casi in cui il Codice preveda la possibilità di affidamento diretto. Così anche nel caso di coincidenza del Rup col direttore dell'esecuzione, posto che l'applicabilità degli incentivi è contemplata soltanto nel caso quest'ultimo sia soggetto autonomo e diverso dal primo e l'articolo 111, comma 2, del codice prevede la coincidenza dei due ruoli in capo al Rup, a meno che non si tratti di interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante che impongano il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

La deliberazione della Corte dei conti del Veneto n. 301/2019

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