Appalti

No alla clausola che limita a 2mila euro annui i compensi al sindaco della società in house

di Amedeo Di Filippo

È illegittima la clausola contenuta in un avviso pubblico per l'acquisizione di candidature ai fini della nomina dell'organo di controllo di una società in house che prevede un compenso di soli 2 mila euro annui. Il principio dell'equo compenso deve infatti essere rispettato non solo nei confronti dei lavoratori dipendenti ma anche degli autonomi. Lo ha rilevato il Tar Marche con la sentenza n. 761/2019.

Il fatto
Tramite avviso pubblico una Provincia ha acquisito le candidature per la nomina dell'organo di controllo di una società in house controllata al 56,17%, prevedendo un compenso annuo pari a 2mila euro oltre Iva e Cpa. Viene per questo viene impugnato dagli ordini dei commercialisti, secondo cui da un lato violerebbe tanto il minimo tariffario quanto la disciplina sull'equo compenso dei professionisti autonomi, dall'altro l'eccessiva riduzione del compenso sarebbe da considerare elemento idoneo a comprimere notevolmente la partecipazione alla procedura selettiva, alterandone in radice lo svolgimento in violazione delle regole della concorrenza e di buona amministrazione.

L'equo compenso
Il Tar Marche ha dato ragione ai professionisti, partendo dall'articolo 19-quaterdecies del Dl 148/2017, che ritiene equo il compenso se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, in ossequio ad un principio di proporzionalità della retribuzione che si applica tanto al lavoratore dipendente quanto a quello autonomo. Per commercialisti e revisori contabili i parametri di riferimento per la determinazione del compenso che possa definirsi "equo" sono contenuti nel Dm 140 del 20 luglio 2012, il cui articolo 22 stabilisce che il valore per l'attività di sindaco di società deve essere determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività. Parametri che non sono vincolanti per il giudice e assumono un valore orientativo ma che, letti in combinato col principio del compenso congruo ed equo ovvero proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, assurgono a criteri orientativi per la determinazione del compenso stesso, soprattutto nei casi in cui il cliente è un contraente "forte" come la pubblica amministrazione.

L'esiguità
Letta alla luce di questi principi, per i giudici marchigiani il compenso offerto in sede di avviso pubblico non risulta affatto equo, tanto più che sfugge alla loro analisi il ragionamento attraverso il quale la Provincia è giunta alla relativa determinazione. Dichiarano dunque illegittima la clausola relativa al compenso, nei limiti e nella misura in cui l'amministrazione non ha rispettato il principio dell'equo compenso e non ha fatto riferimento ai parametri stabiliti dal Dm del 2012.
Il Tar Marche ha evitato di dare indicazioni circa la misura del compenso semplicemente poiché la relativa domanda pertiene all'autorità giudiziaria ordinaria, a cui è rimesso anche l'accertamento della eventuale vessatorietà della clausola contrattuale, posto che la diatriba tra professionista e cliente, ancorché sia una pubblica amministrazione, relativa all'ammontare del compenso attiene al rapporto privatistico che intercorre tra i contraenti. Evidenza che fa peraltro dubitare i giudici amministrativi circa la legittimazione degli Ordini professionali che hanno proposto il ricorso ad avanzare tale richiesta per conto del singolo professionista.

La sentenza del Tar Marche n. 761/2019

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