Appalti

L'applicazione della clausola sociale non comporta alcun punteggio aggiuntivo

di Amedeo Di Filippo

È legittimo che al piano di riassorbimento del personale non sia attribuito alcun punteggio in quanto non sussiste un diritto dell'operatore uscente a che nella gara successivamente indetta venga fatto riferimento al contratto da lui utilizzato. Lo afferma il Tar Toscana con la sentenza n. 1772/2019.

Il costo del lavoro
Il gestore uscente ha impugnato gli atti di una gara organizzata dal Mibact tramite Consip per l'affidamento della concessione di alcuni servizi museali, sostenendo da un lato che il Pef non sarebbe in grado di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e la sua sostenibilità, censurando dall'altro la "clausola sociale" che prevede un piano di assorbimento del personale non oggetto di valutazione e di specifico punteggio e che impone l'applicazione di un contratto diverso da quello finora applicato, con conseguenze peggiorative per i lavoratori e il cui costo non trova adeguata copertura finanziaria nel Pef.
Il Tar Toscana ha respinto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la riduzione del monte orario previsto nei nuovi piani di gestione non esclude anzi suggerisce nuove e più razionali forme di gestione, che il calcolo del costo orario stimato è errato avendo computato le ore per il controllo accessi previsto come automatizzato, che l'eventuale presenza di costi in parte sottostimati troverebbe sicuro assorbimento nell'utile medio di esercizio, che è parimenti infondata la sovrastima dei ricavi previsti per il bookshop in quanto calcolati non già sui visitatori del museo ma sui possibili clienti, posto che l'esercizio è frequentabile anche autonomamente ed ha collocazione nel centro della città.

La clausola sociale
Il Tar ha dichiarato infondato anche il secondo motivo del ricorso, relativo all'applicazione del contratto Multiservizi in luogo di quello del Commercio applicato dall'operatore uscente: secondo i giudici, non sussiste un diritto di quest'ultimo a che nella gara successivamente indetta venga fatto riferimento al contratto da lui utilizzato, posto che l'articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti chiede l'applicazione del contratto «il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente». L'operatore è poi libero di applicare ai dipendenti un contratto più vantaggioso, il che è possibile anche conservando l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, riducendo i margini di utile.
Per quanto concerne la clausola sociale, il riferimento è l'articolo 50 del codice il quale, nell'evidenziarne lo scopo di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si limita ad imporre l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015, ossia quelli stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Nulla è dunque imposto circa la valutazione e l'attribuzione di un punteggio ai piani di riassorbimento del personale.

La sentenza del Tar Toscana n. 1772/2019

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