Appalti

Il campione della fornitura non integra l'offerta tecnica ma ne dimostra l'adeguatezza

di Stefano Usai

I campioni della fornitura hanno esclusivamente una valenza dimostrativa dell'indoneità tecnica dell'offerta e non possono essere considerati come "integrativi"/costitutivi della proposta tecnica né devono essere prodotti direttamente all'atto della presentazione dell'offerta. È questa la posizione ribadita dal Tar Campania, Salerno, sezione I con la sentenza n. 96/2020.

La vicenda
Nel caso trattato dalla sezione di Salerno viene in considerazione – in particolare - il contrasto sulla valenza della campionatura del prodotto offerto che l'appaltatore può essere chiamato a presentare. Secondo il ricorrente, semplificando, i campioni avrebbero dovuto essere prodotti direttamente con l'offerta in quanto "sostanziali" per dimostrare i requisiti del prodotto proposto (ritenuto non congruo alle richieste della stazione appaltante).
Il giudice ha respinto il ricorso attenendosi alle affermazioni consolidate in giurisprudenza secondo cui «l'acquisizione di una campionatura riveste esclusivamente valore dimostrativo del prodotto (T.A.R. Lazio Roma, III quater, 19 marzo 2018, n. 3082; Cons. Stato, V, 30 gennaio 2017, n. 371; Cons. Stato, III, 03 febbraio 2017, n. 475)».
Più nel dettaglio, nella sentenza si rileva che la campionatura è finalizzata a dimostrare la «conformità rispetto alle specifiche di gara ed agli standard di qualità che l'Amministrazione si è proposta di garantire con le suddette specifiche», tanto che la stessa giurisprudenza ammette persino la possibilità di integrare o sostituire il «campione durante la gara e la possibilità che al relativo esame si proceda in seduta riservata (TAR Veneto, Venezia, III, 29 maggio 2017 nr. 521), nonché la differibilità del termine per la presentazione dei campioni (cfr.: Cons. Stato Sez. III, 08 settembre 2015, n. 4191) e la nullità di clausole di esclusione dalla gara per mancata presentazione della campionatura, stante la violazione del principio di tassatività di cui all'art. 80, d.lgs. n. 50/2016 (cfr.: Cons. Stato, III, 03 febbraio 2017, n. 475 cit.)».

La campionatura e l'offerta tecnica
La campionatura, secondo il giudice, non ha la finalità di integrare l'offerta tecnica ma, più semplicemente, di comprovare «con la produzione di capi o prodotti dimostrativi, detti appunto 'campioni', la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti». Il campione pertanto, non rappresenta un elemento costituitivo dell'offerta ma, casomai, un elemento dimostrativo per consentire alla stazione appaltante di verificare se il prodotto offerto sia o meno idoneo secondo i desiderata sottesi all'appalto. Per quanto possa essere oggetto di valutazione da parte della commissione di gara, il campione non è una parte integrante dell'offerta «perché la sua funzione è quella di fornire la 'dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2017, n. 371)».
Altrettanto netta è la distinzione che deve essere operata tra la documentazione a corredo dell'offerta e la campionatura (campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire) sicché «non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell'offerta tecnica». E in questo senso, vale anche la considerazione che i campioni prodotti potrebbero essere sostituiti dalla concorrente anche «successivamente alla presentazione delle offerte, per dimostrare la bontà della propria offerta tecnica» apparendo indubbio che quest'ultima «è e resta, nella sua essenza documentale, il parametro principale e imprescindibile al quale la stazione appaltante deve fare riferimento (cfr. Sez. III, n. 4190 del 8 settembre 2015; Consiglio di Stato sez. III, 20/03/2019, n.1853)».

La sentenza del Tar Salerno n. 96/2020

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