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Immobile abusivo sequestrato, acquisizione illegittima se la demolizione è impossibile

di Veronica Gaccione

È illegittima l’ordinanza di acquisizione di immobili abusivi sequestrati disposta prima della scadenza per adempiere, decorrente dal dissequestro del bene immobile, giacché la pendenza del sequestro incide pur sempre sull’esigibilità dell’adempimento dell’ordine demolitorio, e pertanto, preclude l’utile decorrenza del termine alla quale è subordinata la possibilità dell’acquisizione stessa. È quanto afferma il Tar Sicilia, Sezione staccata Catania, Sezione II, con la sentenza n. 177/2020.

Il caso
Il Tar Catania si è pronunciato sul ricorso presentato per l’annullamento di un’ordinanza sindacale con la quale era stato ingiunto lo sgombero di alcuni immobili abusivi e dell’area di sedime, dichiarando l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio indisponibile del Comune e la sua immissione in possesso ex articolo 31, comma 3, Dpr n. 380 del 2001. Veniva impugnata, inoltre, una determina dirigenziale di demolizione di tali opere, non ottemperata in quanto ricadente su beni precedentemente sottoposti a sequestro penale.
Parte ricorrente oltre ad aver lamentato il difetto assoluto di competenza in riferimento all’ordinanza di sgombero e di acquisizione, ha denunciato la nullità dell’ordine di demolizione, ex articolo 21-septies della legge n. 241 del 1990, trattandosi di beni sequestrati, quindi sottratti alla sua disponibilità.
I Giudici di primo grado hanno accolto il ricorso, ritenendo fondati entrambi i motivi di ricorso. Rilevata l’incompetenza del Sindaco, essendo l’atto di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di competenza dirigenziale, il Collegio si è soffermato sul secondo motivo di ricorso ritenendo che l’ordinanza di demolizione non sia nulla, come sostenuto da parte ricorrente, ma ineseguibile fintanto che duri il sequestro, distinguendo, così, il piano della legittimità da quello dell’efficacia del provvedimento amministrativo. In particolare, «l’ordinanza di demolizione va ritenuta eseguibile solo dal momento del dissequestro del bene immobile; da tale momento cominciano, infatti, a decorrere i 90 giorni per l’ottemperanza e, pertanto, l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune si verifica solo ove non si sia data esecuzione all’ingiunzione entro tale nuovo termine».L’impossibilità di eseguire l’ordinanza, di conseguenza, rende illegittima la successiva acquisizione disposta prima della scadenza per adempiere decorrente dal dissequestro del bene immobile.

Gli orientamenti della giurisprudenza sul tema
La sentenza in commento aderisce ad uno dei tre orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi sul tema relativo al rapporto fra sequestro penale dell’immobile abusivo e ordine di demolizione.
L’orientamento più risalente ritiene che sia irrilevante la pendenza di un sequestro penale ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e della sua eseguibilità, in quanto il destinatario dell’ordine avrebbe sempre la possibilità di ottemperarvi, richiedendo e ottenendo il dissequestro del bene (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 28 gennaio 2016 n. 283 e sez. IV 23 gennaio 2012 n. 282). Tale indirizzo è stato tuttavia criticato, più di recente, da altro orientamento in base al quale l'ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro sarebbe nullo, ai sensi dell'articolo 21-septies legge n. 241 del 1990 (in relazione agli articoli 1346 e 1418 c.c.), per l'assenza di un elemento essenziale dell'atto rinvenibile nell’impossibilità giuridica dell'oggetto del comando, (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2337; Cga Regione Sicilia, Sezioni Riunite, parere n. 1175 del 9 luglio 2013 – 20 novembre 2014). Infine, il terzo ed ultimo approccio, accolto anche dai Giudici siciliani nella sentenza in commento, sposta la sua attenzione dal piano della legittimità al piano dell’efficacia e dell’eseguibilità del provvedimento, di talché il termine per la demolizione o la rimessione in pristino non decorre sin quando l’immobile rimanga sotto sequestro, (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6592 e 20 luglio 2018 n. 4418; Cga, 20 dicembre 2019, n. 1074; Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 4 settembre 2019, n. 10739). Da ciò consegue l’illegittimità dell’eventuale ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune fintanto che non decorrano inutilmente, dal momento del dissequestro, i termini per eseguire la demolizione.

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