Appalti

Appalti, il controllo sulle ritenute esclude l'attività istituzionale

di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

Gli enti pubblici committenti sono obbligati al controllo del versamento delle ritenute solo per l'attività commerciale e non per quella istituzionale; la verifica della sussistenza dei requisiti per l'esonero dagli obblighi dovrà essere oggetto di autocertificazione; l'Agenzia delle entrate renderà disponibili copia delle deleghe di pagamento sia nel cassetto fiscale dell'impresa pagante, sia in quello del committente. Con la circolare n. 1/E di ieri, l'agenzia delle Entrate ha fornito novità e conferme, molto utili anche agli enti pubblici oltre che ai privati investiti del nuovo controllo introdotto dalla manovra 2020 (all'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997) per contrastare l'omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali.

A pochi giorni dall'avvio della fase operativa del controllo, è stato chiarito agli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni eccetera) l'assenza dell'obbligo di operare il controllo per l'attività istituzionale. Rientrano invece nell'ambito di applicazione della normativa gli appalti e i subappalti relativi all'area commerciale, come ad esempio i servizi mense, nidi, case di riposo, scuolabus e parcheggi.

Nell'ambito dei rapporti a catena (ad esempio, committente, appaltatore, subappaltatore), ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di "committente" rientrerà nell'ambito di applicazione della norma, in presenza degli ulteriori presupposti di applicabilità. La circolare chiarisce che, nel caso di associazione temporanea d'impresa, la verifica sarà da intendersi sull'importo unitario. Confermata, inoltre, l'esclusione per tutti i contratti d'opera stipulati con esercenti arti o professioni in base all'articolo 2222 del codice civile.

La soglia di 200mila euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra committente originario (anche se non rientrante nell'ambito di applicazione) e affidatario, per evitare aggiramenti della soglia. Qualora si verifichi questo presupposto, le altre condizioni riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e l'utilizzo dei beni strumentali a esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio eccetera).

L'importo di 200mila euro è riferito ad anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Per importi pluriennali o a cavallo d'anno, il calcolo andrà fatto per competenza temporale, tendendo conto che dovrà essere calcolata in mesi e non in giorni.

In presenza di contratti che non abbiano un prezzo o una scadenza predeterminati (contratti quadro), si dovrà seguire un criterio di cassa; in questo caso gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis decorreranno in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogare dopo il superamento della soglia di 200mila euro su basa annua di pagamenti effettuati dal committente e cesseranno alla scadenza dei contratti.

La disciplina potrebbe applicarsi anche al contratto di cessione di beni con posa in opera, quando quest'ultima sia prevalente sul valore del bene.

Non rientrano poi nell'ambito di applicazione della norma i contratti per la fornitura di manodopera posta in essere da soggetti espressamente autorizzati (per esempio lavoratori temporanei portuali in base alla legge 84/1994).

Per quanto riguarda la prevalenza della manodopera, la circolare chiarisce che questa si verifica quando il rapporto tra la retribuzione lorda dei lavoratori impegnati nell'opera e il prezzo complessivo dell'opera è maggiore del 50 per cento. Nel concetto di manodopera si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro, manuale e intellettuale.

Riguardo ai beni strumentali è specificato che devono essere utilizzati dall'impresa in virtù di un titolo giuridico (proprietà, possesso, detenzione); sono da escludere i casi di utilizzo di beni strumentali di tipo occasionale o non indispensabili per l'esecuzione dell'opera.

L'Agenzia delle entrate informa che renderà disponibili copia delle deleghe di pagamento sia nel cassetto fiscale dell'impresa pagante, sia del committente.

L'applicazione dell'intero articolo 17-bis è esclusa qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente la sussistenza dei seguenti requisiti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza del pagamento delle ritenute: risultino in attività da almeno tre anni; siano in regola con gli obblighi dichiarativi; abbiano eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni. Per i rapporti fra privati l'Agenzia delle entrate rilascia, a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, il certificato che ha una durata di quattro mesi (provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 54730/2020).
Nel caso in cui, invece, il committente sia una pubblica amministrazione, trovano applicazione le disposizioni previste dal Dpr 445/2000, pertanto, la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.

La circolare delle Entrate n. 1/2020

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