Appalti

Spending review, il taglio del 15% dei canoni di locazione della Pa non vale per la concessione di beni demaniali

di Marco Rossi

La disposizione della spending review (Dl 95/2012) che prevede la riduzione dei canoni di locazione (ovvero delle indennità corrisposte per utilizzi in assenza di titolo) corrisposti dalla pubblica amministrazione non è suscettibile di applicazione analogica, ovvero ai casi simili. Di conseguenza questa previsione normativa, formulata per un contratto di locazione, non può trovare applicazione per la fattispecie, non sovrapponibile, di un rapporto di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, considerata la loro diretta destinazione alla realizzazione di interessi pubblici.
È quanto ha stabilito la Corte dei conti Emilia Romagna con la deliberazione n. 16/2020, rispondendo alla richiesta di parere avanzata da un Comune che aveva stipulato un contratto di locazione attivo per l'impiego di un proprio bene patrimoniale.

L'inapplicabilità ai rapporti tra pubbliche amministrazioni
La pronuncia, tra l'altro, ha evidenziato, che la disposizione non risulta applicabile ai rapporti tra pubbliche amministrazioni, anche alla luce delle finalità (di contenimento della spesa) che la disposizione intende perseguire. Qualora, infatti, il rapporto intercorra tra due amministrazioni pubbliche l'effetto pratico sarebbe del tutto neutro rispetto all'obiettivo perseguito, posto che l'inserzione automatica (articolo 1339 del codice civile) di questa clausola pur comportando per l'una un risparmio nella misura del 15 per cento di quanto corrisposto in precedenza, per l'altra comporterebbe, in egual misura, un minor introito.

Precedenti giurisprudenziali
Merita sottolineare, per completezza, che in alcuni casi (si veda, la deliberazione n. 122/2016 della Corte dei conti Marche, il parere n. 124/2018 della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia e il parere n. 273/2014 della Corte dei conti Lombardia) la magistratura contabile aveva ritenuto applicabile la disposizione anche ai rapporti tra pubbliche amministrazioni per effetto, soprattutto, dell'assenza di una espressa limitazione di siffatta riduzione del canone ai contratti con proprietari privati.
La pronuncia della sezione Marche, tra l'altro, era anche di segno opposto rispetto a quella in commento, dal momento che aveva ritenuto non rilevante il regime privatistico (bene disponibile) o pubblicistico (bene indisponibile) nell'ambito del quale è collocato l'impiego del bene immobile rispetto all'applicazione della disposizione.
Due quindi i punti su cui si sono divise le sezioni: da una parte, l'applicazione ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni e, dall'altra parte, l'applicazione alle fattispecie diverse dai rapporti qualificati (o qualificabili) come locazione, con soluzioni diverse che possono essere accolte a seconda che prevalga una logica interpretativa eminentemente letterale ovvero teleologica.

La deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 16/2020

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