Appalti

La valutazione numerica delle offerte è valida solo se il bando individua precisi criteri di giudizio

di Agostino Sola

Il giudizio di valutazione delle offerte deve essere considerato correttamente effettuato mediante la semplice attribuzione di un punteggio numerico solo a fronte dell’individuazione di criteri sufficientemente chiari e dettagliati nel bando di gara, quali il punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta. È quanto afferma il Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza n. 1871 dell’11 febbraio 2020.

La vicenda
Veniva indetta da un Comune una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di gestione della scuola comunale di musica, al termine della quale veniva individuato il miglior contraente. Tra i partecipanti, però, la seconda classificata decide di impugnare innanzi al Giudice amministrativo l’aggiudicazione del servizio in ragione dell’asserita illegittimità dell’attribuzione dei punteggi numerici secondo i criteri di cui al bando: la valutazione delle offerte tecniche presentate, infatti, avvenuta mediante attribuzione di un mero punteggio numerico avrebbe concretizzato il vizio di eccesso di potere.
Il Tar Lazio adito, ritenuta la legittimità della valutazione dell’offerta tecnica mediante attribuzione di un mero punteggio numerico, ha respinto il ricorso della seconda classificata e confermato gli esiti della procedura espletata.

La questione giuridica della valutazione delle offerte nella più ampia procedura ad evidenza pubblica
Nel caso di specie la questione giuridica principale deve essere individuata nella legittimità della valutazione delle offerte mediante attribuzione di un mero punteggio numerico senza esplicita indicazione dei motivi che lo hanno determinato.
La questione va opportunamente contestualizzata nella più ampia attività amministrativa delle procedure ad evidenza pubblica.
La pubblica amministrazione, infatti, a differenza del privato, non è completamente libera nella scelta del contraente ma è chiamata al rispetto delle norme che la disciplinano: in tema di idoneità tecnica e morale dell’imprenditore (articolo 83 Dlgs n. 50/2016) ovvero in tema di individuazione dei criteri di aggiudicazione della gara (articolo 59 Dlgs n. 50/2016), a titolo di mero esempio.
La ricerca del futuro contraente, articolata per fasi successive collegate tra loro, costituisce un procedimento amministrativo.
Esaurita la prima fase di programmazione e progettazione, la pubblica amministrazione, in veste di stazione appaltante, mediante la pubblicazione del bando di gara manifesta la propria volontà di ricorrere al mercato per il soddisfacimento dei propri bisogni.
Raccolte le offerte dei candidati, presentate nei termini previsti, la stazione appaltante dovrà verificare, ai fini dell’ammissibilità delle offerte, la sussistenza di requisiti e delle qualificazioni richieste in capo ai concorrenti, valutare le offerte e, successivamente, aggiudicare la gara al migliore offerente.
Per quanto di interesse, si osserverà la sola fase di valutazione delle offerte, ossia quella fase in cui le offerte presentate, e ammesse, vengono valutate alla stregua dei criteri indicati nel bando di gara e che si individuano nel prezzo più basso ovvero nell’offerta economicamente più vantaggiosa (articolo 95 Dlgs n. 50/2016).
Se il criterio del prezzo più basso impone una valutazione puramente economica dell’offerta, lo stesso non può dirsi per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quest’ultimo criterio, infatti, richiede una ponderazione dei vari aspetti tecnici ed economici delle offerte secondo quei parametri di valutazione indicati dall’amministrazione e dall’articolo 95, comma 6, Dlgs n. 50/2016.

La motivazione della valutazione delle offerte
Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato tramite l’indicazione dei «presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa, in relazione alle risultanze dell’istruttoria» (articolo 3, legge n. 241/1990).Tra le funzioni sottese all’istituto della motivazione si deve menzionare quella di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa: tramite la conoscibilità dei relativi percorsi argomentativi è consentito al privato il controllo, giuridico e politico dell’atto amministrativo così garantendo anche l’effettività della tutela giurisdizionale.
Tale breve excursus offre la possibilità di osservare la centralità della motivazione anche per la valutazione delle offerte – si osserva, comunque la centralità del tema della correttezza del giudizio espresso solamente in termini numerici che è stato variamente affrontato dalla giurisprudenza in numerose occasioni di procedure comparative pubbliche.
Preliminarmente va dato atto della necessità che la valutazione sia espressa in termini numerici facilmente comparabili in ordine all’individuazione della migliore offerta. La questione, tuttavia, è tutt’altro che pacifica atteso che i parametri di valutazione delle offerte tecniche si compongono di numerose voci.
La sentenza in commento, richiamando alcuni precedenti, conferma quell’orientamento pretorio per il quale il giudizio di valutazione delle offerte deve essere considerato correttamente effettuato mediante l’attribuzione di un punteggio numerico alle voci delle offerte tecniche presentate solo a fronte dell’individuazione di criteri sufficientemente chiari e dettagliati nel bando di gara, quali il punteggio minimo e massimo attribuibile alle specifiche singole voci e sottovoci comprese nel paradigma di valutazione e costituenti i diversi parametri indicatori della valenza tecnica dell’offerta.
In tal modo, quindi, ciascun punteggio è correlato ad un parametro tecnico-qualitativo precostituito, in grado di per sé di dimostrare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dall’amministrazione, al punto da non richiedere un’ulteriore motivazione, esternandosi in tal caso compiutamente il giudizio negli stessi punteggi e nella loro graduatoria: tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica.
A contrario
, allora, se invece il giudizio non sia delimitato nell'ambito di un minimo e di un massimo, occorre una motivazione idonea sulle valutazioni svolte, per rendere trasparente il percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi, al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte.
In chiusura, si richiama la previsione, contenuta nell'articolo 95, comma 8, del Dlgs n. 50/2016, per la quale il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, può individuare, ove necessario, dei sub-criteri, sub-pesi o sub-punteggi: con ciò significando che l’articolazione dei criteri di valutazione è opportuna, ma non imposta, in tutti quei casi in cui si intenda motivare il giudizio sulle offerte mediante la sola indicazione del voto numerico.

 

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