Appalti

Servizi di accoglienza per stranieri, la Prefettura può dire «no» per collegamenti tra non idonei

di Emanuele Guarna Assanti

In caso di provvedimenti prefettizi di esclusione da una procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza per stranieri richiedenti asilo, la maschera della diversa soggettività giuridica non può essere utilizzata per eludere la legge speciale di gara che richiede determinati requisiti di capacità tecnica. È quanto afferma il Tar Calabria, Catanzaro, Sezione I, con la sentenza del 20 febbraio 2020, n. 337.

Il fatto
La vicenda ha ad oggetto l’esclusione di una cooperativa da una procedura di evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo ed assistenza presso strutture temporanee da individuarsi nella provincia di Catanzaro.
L’Amministrazione ha disposto in tal senso per due ragioni: da un lato, vi sarebbe uno stretto collegamento tra la cooperativa esclusa e un altro soggetto già affidatario dal medesimo servizio, nei confronti del quale è stata disposta la risoluzione del contratto per i numerosi disservizi riscontrati (sintomo di inidoneità tecnica dell’offerta); dall’altro, al momento della presentazione dell’offerta, la cooperativa esclusa non era dotata del requisito, richiesto dal bando, di regolarità contributiva.
La cooperativa impugna, dunque, il provvedimento di esclusione.

La decisione
Premette il Tar Catanzaro che, trattandosi di servizi indicati nell’allegato II B del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, la conseguenza (ex articolo 20 Dlgs 163/2006), è che la procedura rimane sottratta alla disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici vigente ratione temporis, dovendo solo essere assicurato il rispetto di alcuni specifici articoli (ad esempio l’articolo 68, il 65, il 225) e i generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
La ricorrente contesta soprattutto la valutazione di inadeguatezza espressa dalla Prefettura, affermando al contrario il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge speciale di gara.
Il Tar non accoglie il motivo, rilevando come la Pa abbia evidenziato come dietro lo schermo di una diversa soggettività giuridica, si celi un unico centro di interessi tra il soggetto già affidatario e il partecipante alla gara, derivando tale valutazione da alcuni elementi di fatto non contestati (ad esempio, medesimo indirizzo, medesimi soci/componenti, partecipazioni societarie, locazione di fabbricati da una all’altra, ecc...).
La maschera della diversa soggettività giuridica non può consentire di eludere la legge speciale di gara ai sensi della quale è requisito di capacità tecnica l’«aver reso, senza demerito, nei confronti dei soggetti pubblici individuati (...) i servizi di assistenza ed accoglienza oggetto del presente appalto (...)». Avendo la Prefettura risolto il precedente contratto di fornitura del servizio di accoglienza, già in essere con il soggetto collegato, per le numerose inadempienze di tale società, ne deriva che correttamente l’Amministrazione ha ritenuto inidonea l’offerta presentata dalla ricorrente.

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