Appalti

Affidamento diretto, sotto 40mila euro non c'è obbligo di motivare urgenza o necessità

di Stefano Usai

L'affidamento diretto nell'ambito dei 40mila euro (comma 2, lettera a) dell'articolo 36 del codice dei contratti) costituisce uno strumento ordinario a disposizione del Rup per le assegnazioni di micro importi che non esigono una motivazione specifica né devono essere fondate sull'urgenza. È quanto ha chiarito il Tar Puglia, con la sentenza n. 326/2020.

Il caso
La censura posta al giudice pugliese, è stata focalizzata, anche, sulla pretesa illegittimità dell'affidamento «in via diretta da parte dello stesso Comune (…) del servizio ristoro da effettuarsi presso» 3 chioschi situati all'interno dello stadio comunale.
Tra le diverse doglianze, il ricorrente ha contestato l'utilizzo della procedura di affidamento diretto (articolo 36 del codice dei contratti) ritenendo che il procedimento non fosse giustificato da particolari esigenze di urgenza e necessità, e l'assenza di motivazioni nella determina di assegnazione.
Il Rup, in sostanza, ha proceduto con la fattispecie dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) che, a memoria di quanto previsto nella norma, ammette l'assegnazione diretta senza che venga disposta una micro competizione tra operatori/preventivi purchè nell'ambito dei 40mila euro.

La sentenza
La tesi sulla pretesa illegittimità ha consentito al giudice di fornire una chiara, e condivisibile, intepretazione dell'articolo 36 e in particolare della fattispecie dell'affidamento diretto nell'ambito dei 40mila euro.
La sentenza ha puntualizzato che nell'ambito delle condizioni legittimanti per l'esperimento dell'assegnazione diretta di commesse nel range di importo predetto, non rientra l'esigenza di motivazioni di urgenza e/o necessità.
Il legislatore, in sostanza, secondo una interpretazione espressa dalla stessa giurisprudenza (e a ben vedere anche l'Anac) «ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo e autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti».
Quanto appena annotato, risulta specificato anche nel parere espresso sullo schema delle prime linee guida Anac n. 4, dedicate proprio alla disciplina delle acquisizioni nel sotto soglia comunitario (Consiglio di Stato, parere n. 1903/2016).
Non solo, già in giurisprudenza, ha rammentato il Tar, si è avuto modo di sottolineare che nel caso dell'articolo 36 comma 2 lettera a) si è «in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa e aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista dall'articolo 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l'assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi all'unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno) (Tar Molise n. 533/2018)».
Da un punto di vista pratico/operativo, semplificando, il Rup si trova a disposizione due fattispecie che si differenziano sotto il profilo quanti/qualititativo: un procedimento specifico nell'ultra sotto soglia (importi inferiori ai 40mila euro) previsto per contemperare le esigenze di speditezza/tempetività nell'affidamento con riduzione del formalismo esasperanto delle procedure classiche (che nel caso di specie avrebbero solo l'effetto di rendere sproporziata l'azione amministrativa); diversa ipotesi operativa è quella scolpita nell'articolo 63 del Codice dei contratti, ovvero le procedure negoziate senza bando, utilizzabili anche nel soprasoglia comunitario che esigono, a pena di illegittimità, dal Rup un chiaro apparato motivazionale che giustifichi la deroga.
Ne consegue, conclude il giudice che «venendo in rilievo nel caso in esame una concessione di servizi di valore certamente inferiore alla soglia di 40mila euro (articolo 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 e successive modificazioni), l'amministrazione comunale resistente non aveva alcun obbligo di motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità».

La sentenza del Tar Puglia n. 326/2020

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