Appalti

Nel concorso di idee non serve un progetto, è sufficente una proposta ideativa

di Maria Luisa Beccaria

Nel concorso di idee ai concorrenti può essere richiesto non un progetto ma una mera «proposta ideativa», una embrionale idea progettuale. Lo ha chiarito il Tar Molise con la sentenza n. 91/2020, evidenziando che l'articolo 156 comma 3 del Dlgs 50/2016, prevede per il concorrente l'esposizione della proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Inoltre per i lavori il bando non può richiedere elaborati di livello pari o superiori a quelli stabiliti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, e non più il progetto preliminare, come nella normativa previgente.
È stata cosi attribuita alla stazione appaltante una ampia discrezionalità nella definizione del prodotto da richiedere, che giunge fino al progetto di fattibilità tecnica, ossia al primo livello della attività di progettazione.
Le valutazioni svolte dalla commissione di gara possono essere censurate solo se in contrasto con il bando o con specifiche disposizioni di legge, non quando riguardano il merito dell'attività amministrativa. Invero il giudice amministrativo può solo limitarsi a verificare se i motivi di ricorso siano irragionevoli in modo manifesto.

Differenze
Il concorso di idee e il concorso di progettazione sono procedure che si concludono con l'acquisto di un prodotto di ingegno o di un progetto giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione giudicatrice. Nel concorso di idee è prevista la remunerazione con il riconoscimento di un premio, le idee sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione.
Il premio, a differenza dei concorsi di progettazione, è obbligatorio e deve essere congruo, tenendo conto delle tariffe professionali.
L'appalto per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura ha per oggetto una prestazione professionale tesa ad un risultato. In questo caso, la procedura è finalizzata alla selezione di un progettista qualificato.
Con il Dlgs 50/2016 il concorso di idee ha ricevuto una autonoma rilevanza, a esso si applicano le norme sui concorsi di progettazione. La proposta ideativa si colloca a monte della fase progettuale. Per la corretta rappresentazione dell'idea vige il principio della libertà di forme, purché sia chiara, coerente, inequivoca. Le novità introdotte dal codice riguardano tra l'altro la partecipazione in forma anonima e la possibilità di far seguire al concorso di idee un concorso di progettazione (articolo 156, comma 7).

Procedura
L'articolo 156, comma 6 del Dlgs 50/2016 stabilisce che la stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia specificata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
Nella delibera 414/2019 l'Anac ha richiamato il proprio parere 185/2018 sottolineando che, nel caso in cui non siano rispettate le condizioni previste nell'articolo 156 comma 6 del Dlgs 50/2016, i successivi livelli di progettazione devono essere affidati nel rispetto delle previsioni dell'articolo 156, comma 5 (con un concorso di progettazione o con un appalto di servizi di progettazione) e dell'articolo 157 del Dlgs 50/2016.

La sentenza del Tar Molise n. 91/2020

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