Appalti

Ammissibile il soccorso istruttorio sul Pef perchè non rientra fra i contenuti valutabili dell'offerta

di Gianluigi Delle Cave

Il Tar Toscana, con sentenza n. 285 del 5 marzo 2020, ha chiarito che è sempre possibile l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti del Piano economico finanziario (Pef), «non trattandosi di documento rientrante fra i contenuti valutabili dell’offerta»; ciò avuto riguardo alla natura sostanziale del Pef e al suo specifico ruolo.

Il fatto
Per quanto qui di interesse, la ricorrente – società risultata prima classificata nell’ambito di una gara per la concessione di valorizzazione di un immobile di proprietà statale – lamentava l’illegittimità dell’esclusione dalla gara, fondata asseritamente su un’anomalia contabile riscontrata nel Pef, in quanto quest’ultima (i) avrebbe dovuto essere per lo meno preceduta da una verifica istruttoria e (ii) non terrebbe conto della circostanza che all’operatore economico che abbia usufruito del modello messo a disposizione dalla Pa, dovrebbe riconoscersi la tutela dell’affidamento, a maggior ragione in presenza di un’offerta completa e regolare in ogni suo aspetto.
In primo luogo, giova premettere che il Pef, in base alla lettera fff) dell’articolo 3 ed all’articolo 165 del Dlgs n. 50/2016, è il documento diretto a dimostrare, a titolo meramente esemplificativo: la piena remunerabilità dei servizi, ed il corretto bilanciamento tra i vari elementi; un introito minimo superiore agli investimenti effettuati; la corretta valutazione dei costi necessari l’esecuzione del servizio; la ‘compliance’ (cioè la dimostrazione della conformità) dei dati essenziali su cui si basa l’equilibrio del business plan proposto dall’offerente; la reale sostenibilità nel tempo in relazione alle dinamiche dei costi. Alla luce del dato normativo, dunque, sembrerebbe evidente che il Pef non è una componente propria dell’offerta in senso stretto, ma un documento «contenente la dimostrazione della esattezza delle valutazioni poste alla base del calcolo di convenienza economica dell’affare».

La decisione
Ed infatti, con riferimento al caso in esame, il Tar ha specificato come la funzione del Pef è di «illustrare, valorizzare, corroborare e giustificare la complessiva sostenibilità di un’offerta contrattuale». In buona sostanza esso, pur non sostituendosi o sovrapponendosi all’offerta, ne rappresenta, in sostanza, un supporto per la valutazione di congruità, «al fine di provare che l'impresa andrà prospetticamente a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell'attività». Del resto, nelle procedure finalizzate all’affidamento di concessioni (in generale), il Pef assume un ruolo di primaria importanza, in quanto preordinato alla dimostrazione della concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dal bando, «offrendo la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché del rendimento atteso per l'intero periodo».
Alla luce della suddetta lettura normativa, dunque, il giudice di prime cure ha evidenziato come, proprio avuto riguardo alla natura e al ruolo del Pef, debba ritenersi «sempre possibile nei suoi riguardi il soccorso istruttorio, non trattandosi di documento rientrante fra i contenuti valutabili dell’offerta».  In altri termini, il PEF allegato da un concorrente è in ogni caso sempre oggetto di soccorso istruttorio in quanto tale elemento è «oggettivamente estraneo alla offerta-tecnico-economica in senso stretto», fatti naturalmente salvi i casi di omissioni ed incompletezze tali da integrare la inesistenza sostanziale dello stesso. Va da sé, dunque, che (i) la tesi dell’immediata esclusione senza possibilità di soccorso non regge ove si consideri l’ampia e generalizzata latitudine applicativa della soccorribilità, recessiva solo a fronte di omissioni ed incompletezze riferibili all’offerta e (ii) anche in caso di erroneità, carenze obiettive e di aspetti che possono ingenerare perplessità della proposta, l’Amministrazione concedente deve far luogo ad un confronto procedimentale con il proponente.

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