Appalti

Affidamenti diretti, sotto i 40mila euro procedura informale senza motivazioni

di Maria Luisa Beccaria

L'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a 40mila euro, è consentito dall'articolo 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016, mediante una procedura informale, non soggetta a limiti particolari. Con la sentenza n. 326/2020 il Tar Puglia ha precisato che è una fattispecie diversa e aggiuntiva rispetto alla procedura negoziata, regolata dall'articolo 63 del Dlgs 50/2016 in casi specifici, per la quale è obbligatoria una specifica motivazione.
Nel caso esaminato dai giudici, riguardante una concessione del servizio pubblico di ristorazione di valore inferiore alla soglia di 40mila euro, non è stato ravvisato obbligo di motivare le condizioni di urgenza o necessità.

Le norme
L'articolo 63 del Dlgs 50/2016 consente, per ragioni di estrema urgenza, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, purché:
• l'urgenza derivi da «eventi imprevedibili» e in nessun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici, che rendano impossibile il rispetto del termini «per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione»;
• sia articolata una adeguata motivazione;
• l'affidamento sia disposto «nella misura strettamente necessaria».
Si tratta di fattispecie eccezionali rispetto all'obbligo della stazione appaltante di individuare il contraente con il confronto concorrenziale. Ecco perché, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di motivazione in ordine ai presupposti giustificativi, va interpretato restrittivamente, anche per forniture e servizi caratterizzati da «infungibilità» ovvero «esclusività».
La sentenza Tar Napoli n. 1204/2019 ha chiarito che la disciplina delineata dall'articolo 63 comma 1 del Dlgs 50/2016 ha natura acceleratoria, comprime il principio di concorrenza e determina l'impossibilità di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione.
Secondo Anac e la giurisprudenza amministrativa l'urgenza, richiesta dall'articolo 63 comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016, deve essere qualificata da speciali caratteristiche, che non la rendano compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica.
Lo stato di necessità deve essere caratterizzato da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, corrispondenti a situazioni eccezionali e contingenti. Inoltre l'urgenza di provvedere non deve essere imputabile all'amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità.
Anche nel caso in cui ricorra l'estrema urgenza, non è comunque consentito l'affidamento diretto. Poichè il comma 6 dell'articolo 63 del Dlgs 50/2016 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria nonché tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei. L'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose viene selezionato in base all'articolo 95 del Dlgs 50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

L'affidamento diretto
La sentenza del Tar Cagliari n. 101/2020 ha rimarcato che, secondo le linee guida n. 4/2016 di Anac, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, costituisce una «best practice anche alla luce del principio di concorrenza».
L'affidamento diretto, con richiesta di più preventivi, si può attivare richiedendo l'invio tramite Pec delle offerte dato che si tratta di una procedura informale che non viola il principio di segretezza, non essendovi offerte tecniche da valutare.

Le differenze
Dopo la legge 55/2019 l'articolo 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 ha previsto distinte modalità di affidamento. Per i lavori l'affidamento diretto senza avviso pubblico, mediante la valutazione di tre preventivi, ove esistenti. Il Tar Cagliari (decreto 212/2019) ha precisato che è un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi e non una procedura negoziata con le relative formalità.
Invece per servizi e forniture, al fine di individuare almeno cinque operatori economici servono indagini di mercato o elenchi di operatori; quindi bisogna ricorrere a preventive forme di pubblicità (avviso pubblico) o attingere a elenchi di operatori economici già costituiti e gestiti dalla stazione appaltante.
I servizi tecnici individuati dall'articolo 157 comma 2 del Dlgs 50/2016, di importo pari o superiore a 40mila euro ed inferiore a 100mila euro, possono essere affidati dal Rup con la procedura prevista dall'articolo 36 comma 2 lettera b) del Dlgs 50/2016 mediante invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

La sentenza del Tar Puglia n. 326/2020

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