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Coronavirus - L’accordo quadro per valutare i test sierologici non rientra tra le collaborazioni scientifiche

di Guido Befani

L’accordo quadro per valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, non essendo finalizzato alla valutazione clinica di un dispositivo diagnostico già pronto, ma all’elaborazione di nuovi test molecolari e sierologici per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, sulla base di un prototipo di imprecisata consistenza, da sottoporre a sviluppo e che dovrà essere implementato in esecuzione dell’accordo, non si può ridurre a un mero accordo di collaborazione scientifica, ma presenta contenuti sinallagmatici con precisi vantaggi economici e conseguente valore di mercato sottratto al confronto concorrenziale. È quanto afferma il Tar Milano, con il decreto cautelare 22 aprile 2020, n. 596.

L’approfondimento
Il Tar Milano è intervenuto in sede cautelare sull’impugnabilità dell’accordo quadro per valutazione di test sierologici e molecolari per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2.

La decisione
Nel respingere l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, ad un primo sommario esame del fumus boni iuris, l’accordo quadro stipulato nel caso di specie non sembri però esaurirsi in un puro accordo di collaborazione scientifica, perché presenta dei contenuti sinallagmatici con precisi vantaggi economici e un conseguente valore di mercato sottratto al libero confronto concorrenziale.
Per il Collegio, infatti, l’accordo medesimo non sembrerebbe finalizzato alla valutazione clinica di un dispositivo diagnostico già pronto, ma all’elaborazione di nuovi test molecolari e sierologici per la diagnosi di infezione da SARS-Cov-2, sulla base di un prototipo di imprecisata consistenza, da sottoporre a sviluppo e che dovrà essere implementato in esecuzione dell’accordo. In tal senso appare significativo il riconoscimento dei diritti economici riguardanti la titolarità dell’invenzione per i ricercatori che hanno preso parte al progetto da cui è derivata l’invenzione medesima.
Tuttavia, nello specifico della fase cautelare, anche a voler ricondurre l’accordo di cui trattasi nel novero delle ipotesi di collaborazione delineate dall’articolo 8, quinto comma, Dlgs 288/2003, resta fermo che tale dato non sottrae l’accordo stesso al rispetto dei principi interni ed eurounitari in materia di contratti pubblici e, in tale quadro, le doglianze formulate a sostegno del ricorso e della domanda cautelare sembrano presentare profili sostanziali, meritevoli di approfondimento in sede collegiale.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che la fattispecie difetta il requisito del periculum in mora, tenuto conto che parte ricorrente non ha evidenziato un pregiudizio riconducibile ai presupposti di cui all’articolo 56 Cpa dell’estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio e, pertanto, la domanda cautelare deve essere respinta.

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